Imposte

In Italia il responso sull’interpello vincola solo l’ufficio

Francia, Germania e Spagna non prevedono l’istituto del silenzio-assenso

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Tanti, troppi interpelli. E in molti casi su questioni che dovrebbero risultare oramai “assodate”: come la non elusività della scissione societaria, per cui non c’è la necessità di ricercare (inutili) valide ragioni economiche o altro. E senza contare che alle risposte all’interpello vengono a volte attribuiti “poteri” non proprio pertinenti. Va infatti ricordato che – secondo la norma (articolo 11 della legge 212/2000, Statuto del contribuente) – la risposta a interpello vincola ogni organo dell’amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. La legge prevede inoltre che gli atti (dell’amministrazione) difformi dalla risposta siano nulli e che tale efficacia si estenda ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello; fatta sempre salva la rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Agenzia, che avrà valenza, comunque, solo per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente.
In sostanza, la risposta all’interpello risulta vincolante soltanto per il Fisco. Non per il contribuente, il quale non è tenuto a uniformarsi al responso.
La norma prevede poi che gli atti dell’Agenzia emessi in difformità alla risposta risultino non validi, ma solo in merito al singolo caso prospettato nell’interpello e nei confronti del solo contribuente che ha presentato l’istanza (fatte salve ipotesi particolari, come quella dell’aliquota Iva di cui all’ordinanza 8740/2021 della Cassazione).
Il panorama europeo

È chiaro che molti degli interpelli che vengono presentati si potrebbero evitare. E al riguardo potrebbe essere utile verificare cosa accade negli altri Paesi.
Va detto che il panorama europeo della disciplina dell’interpello è piuttosto vario. Tuttavia, la sensazione che si ricava è che, quantomeno sotto il profilo strettamente formale, la legislazione italiana sia comunque quella più attenta ai diritti del contribuente.
In Francia, ad esempio, è stata introdotta una normativa che prevede il diritto generalizzato all’interpello, senza predeterminazione degli ambiti specifici sui quali interrogare l’amministrazione. È stabilito che, decorsi tre mesi dall’istanza, si forma il silenzio rifiuto (non il silenzio assenso). E che la risposta del Fisco è vincolante per il contribuente ma non per l’amministrazione. Il diniego alla proposta del contribuente è un atto impugnabile davanti al giudice.
Anche in Germania l’interpello ha un raggio applicativo ampio, ma non prevede un obbligo di risposta né il silenzio assenso. È invece vigente una specifica forma di interpello nel caso di verifiche fiscali, in relazione alla quale è previsto l’obbligo di risposta dell’amministrazione finanziaria, vincolante per il contribuente. Un’ulteriore tipologia di interpello è quella relativa ai rapporti di lavoro dipendente, attivabile solo dal datore o dal lavoratore, con risposta obbligatoria e vincolante sia per il Fisco sia per i proponenti. Questi ultimi possono impugnare la risposta in sede giurisdizionale.
In Spagna l’interpello può essere proposto in via generalizzata e preventiva, anche da associazioni di categoria o da studi professionali, ma non c’è silenzio assenso, sebbene sia previsto che la risposta dell’amministrazione debba giungere entro 180 giorni. Il responso è vincolante per il Fisco ma non per i contribuenti; e il vincolo non riguarda solo il proponente, ma tutti i contribuenti che si trovano nella stessa situazione.
In tutti gli ordinamenti, l’amministrazione può comunque cambiare parere (ad esempio, in caso di mutamenti legislativi o giurisprudenziali), ma mai retroattivamente.
Un ruolo per gli intermediari

Volendo cogliere alcuni spunti dalle esperienze europee, per integrare la normativa in Italia, si potrebbe ipotizzare che a proporre la domanda siano gli intermediari qualificati (professionisti, associazioni di categoria, eccetera). Questi potrebbero infatti raggruppare i quesiti che hanno contenuto identico o analogo, evitando la proliferazione delle domande e svolgendo quindi una funzione di selezione a vantaggio dell’agenzia delle Entrate.

Il confronto internazionale

Italia
OL’interpello deve essere preventivo e riguardare un caso specifico. Va proposto dal contribuente personalmente e può interessare tutti gli ambiti della normativa tributaria.
OLa risposta vincola solo il Fisco, non il contribuente.
OL’atto emesso dall’Agenzia e difforme dalla risposta è nullo, anche per la parte sull’imposta.
OIn caso di cambiamento di opinione, le Entrate devono notificare la nuova risposta, che ha effetto solo per i comportamenti futuri.
Francia

O
La normativa prevede, nella sostanza, il diritto generalizzato all’interpello, senza predeterminazione degli ambiti specifici sui quali interrogare l’amministrazione.
O
È stabilito che, decorsi tre mesi dall’istanza, si forma il silenzio rifiuto (non il silenzio assenso).
O
La risposta del Fisco è inoltre vincolante per il contribuente ma non per l’amministrazione.
O
Il diniego alla proposta del contribuente è un atto impugnabile davanti al giudice.
Germania

O
L’interpello ha un raggio di azione ampio; non c’è obbligo di risposta né silenzio assenso.
O
Un peculiare interpello riguarda le verifiche fiscali, per le quali è stabilito l’obbligo di risposta dell’amministrazione, vincolante per il contribuente.
O
È poi previsto l’interpello per i rapporti di lavoro dipendente, attivabile dal datore o dal lavoratore, con risposta obbligatoria e vincolante sia per il Fisco sia per i proponenti.
O
La risposta è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria.
Spagna

O
L’interpello può essere proposto in via generalizzata e preventiva, anche da studi professionali o associazioni di categoria, ma non c’è silenzio assenso (sebbene la risposta debba giungere in 180 giorni).
O
Il responso è vincolante per il Fisco ma non per i contribuenti; e il vincolo vale nei confronti di tutti coloro che si trovano nella stessa situazione.
O
Ammesso il ripensamento del Fisco con effetti pro futuro.

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