Controlli e liti

La lite con le banche passa per l’intesa

di Marco Marinaro

La domanda riconvenzionale inedita in materia di c ontratti bancari è sottoposta al previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione. Il giudice che ne dispone lo svolgimento ritenendo che la controversia attenga a questioni «puramente tecnico-contabili» può invitare il mediatore a nominare un professionista iscritto nell’albo dei Ctu del tribunale predeterminando i quesiti da formulare allo stesso. In previsione dell’eventuale esito negativo della mediazione, il giudice può prescrivere al mediatore la formulazione di una proposta conciliativa sulla base delle risultanze peritali anche in assenza di concorde richiesta delle parti, tenuto conto che la relazione tecnica potrà essere acquisita d’ufficio dal giudice nel prosieguo del processo.

Sono i contenuti di un’ ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno (estensore Mariani) del 20 luglio 2016 che segue il solco di alcuni precedenti del medesimo giudice nella materia dei contratti bancari. E proprio le liti fra banche e clienti costituiscono uno degli ambiti nei quali la mediazione con difficoltà riesce a svilupparsi efficacemente per la ricerca di un accordo conciliativo.

Per questi motivi alcuni giudici di merito, nel solco degli orientamenti interpretativi tesi a rendere effettiva la mediazione, hanno elaborato percorsi via via più stringenti nel tentativo di portare le parti al tavolo negoziale e di sollecitarle a una valutazione oggettiva delle reciproche posizioni ed interessi per una composizione rapida e soddisfacente per entrambe.

Nel caso in esame, oggetto della controversia è il ricalcolo di un saldo di conto corrente ordinario; l’azione è stata introdotta dal cliente e la banca ha proposto una domanda riconvenzionale inedita. A seguito della mediazione avviata dal cliente e conclusasi negativamente per la mancata partecipazione della banca, il giudice ha condannato quest’ultima al versamento di una somma pari al contributo unificato e ha respinto la richiesta di emissione di una ordinanza di ingiunzione di pagamento disponendo altresì la mediazione sulla domanda riconvenzionale in quanto da ritenersi assoggettata ex lege alla condizione di procedibilità.

Con la medesima ordinanza il giudice dispone la partecipazione personale delle parti unitamente ai rispettivi difensori invitando il mediatore a verbalizzare «la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo». Inoltre, data la particolare natura della lite - che investe questione puramente tecnico-contabili - invita il mediatore a nominare uno dei Ctu del tribunale e già formula i relativi quesiti da affidargli. Infine, per l’ipotesi in cui lo svolgimento pur effettivo della mediazione non dovesse pervenire a un accordo amichevole, il tribunale prescrive che il mediatore debba provvedere comunque a formulare una proposta conciliativa sulla base della espletata Ctu anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, precisando altresì che la relazione tecnica potrà essere acquisita dal giudice nel prosieguo del giudizio in caso di esito negativo della mediazione stessa.

È evidente l’intento di dare precise indicazioni utili a rendere effettiva ed efficace la mediazione, ma permangono dubbi sui limiti insiti nella normativa sulla possibilità per il giudice di entrare in mediazione con inviti o ancor più con ordini che incidono sull’autonomia della mediazione e sulla sua natura negoziale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©