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Cooperative, contributi di vigilanza entro il 16 novembre

Il ministero dello Sviluppo lascia inalterati criteri ed entità per ciascuna fascia

di Gianni Allegretti

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico dell’11 giugno (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 agosto) stabilisce l’ammontare del contributo di vigilanza dovuto per il biennio ispettivo 2021-2022 dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per la revisione obbligatoria (si veda l’articolo).

Il provvedimento conferma sia i parametri di riferimento per il calcolo del dovuto e l’entità del medesimo per ciascuna fascia nei seguenti:

• per le società cooperative, il contributo va da un minimo di 280 euro a un massimo di 2.380 euro ed è suddiviso in cinque fasce in relazione al numero dei soci, al capitale sottoscritto e al valore della produzione di cui alla lettera A del conto economico mentre per le cooperative edilizie di abitazione il riferimento è al maggiore fra lo stesso valore della voce A del conto economico e l’incremento del valore degli immobili di cui alle voci B-II e C-I dello stato patrimoniale;

• per le banche di credito cooperativo, sono previste tre fasce da un minimo di 1.980 a un massimo di 6.660 euro in relazione al numero dei soci e al totale dell’attivo;

• per le società di mutuo soccorso, sono previste tre fasce da un minimo di 280 euro a un massimo di 840 euro in relazione al numero dei soci e ai contributi mutualistici;

facendo riferimento a quelli del bilancio d’esercizio con data di chiusura nell’anno 2020.

Il contributo è, comunque, dovuto nell’entità prevista dalla fascia nella quale ricade il parametro più elevato. È prevista una maggiorazione del 50% per gli enti soggetti a revisione annuale in base all’articolo 15 della legge 59/1992:

• cooperative edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio ridotta al 10% in assenza di interventi edilizi;

• con fatturato superiore a 28.113.211,44 euro ovvero che detengono partecipazioni di controllo in Srl.

Per le cooperative sociali ex lege 381/1991 è prevista una maggiorazione del 30 per cento.

Il versamento deve essere eseguito entro il 16 novembre con modalità diverse a seconda che gli enti siano o meno aderenti alle centrali cooperative, mentre quelli non aderenti devono provvedere con F24 con possibilità anche di utilizzo di crediti in compensazione, quelli aderenti devono provvedere con le modalità previste da ciascuna associazione.

I codici tributo da utilizzare in F24 per le non aderenti sono i seguenti:

• 3010, contributo, maggiorazione e interessi per ritardato pagamento;

• 3011, maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e interessi per ritardato pagamento;

• 3014, sanzioni.

Per gli enti di nuova costituzione, il termine di versamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro imprese facendo riferimento ai parametri rilevabili in tale momento mentre sono esonerati gli enti che si iscriveranno nel Registro dopo il 31 dicembre 2021.

Gli enti che deliberano lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo, invece, sono tenuti al pagamento nella misura minima oltre le maggiorazioni.