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Fabbricati strumentali e piattaforme marine, aggiornati i coefficienti per Imu e Impi

Pronto il decreto che rivede i criteri di rivalutazione del valore contabile per i beni del gruppo D con rendita «precaria». I coefficienti sono l’unico metodo per stabilire l’imponibile delle piattaforme

di Luigi Lovecchio

Il decreto del ministero dell’Economia del 9 maggio (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 19 maggio) aggiorna i coefficienti di rivalutazione del valore contabile, validi ai fini Imu per i fabbricati di categoria D, non censiti, distintamente contabilizzati e interamente posseduti da imprese, nonché ai fini dell’Impi dovuta sulle piattaforme marine.

In base all’articolo 1, comma 746, legge 160/2019, per i fabbricati di categoria D, privi di rendita, distintamente contabilizzati e interamente posseduti da imprese, il valore imponibile ai fini Imu è determinato sulla base del costo contabilizzato, comprensivo delle spese incrementative, fino all’anno di avvenuta attribuzione della rendita catastale. Il suddetto valore contabile, inoltre, deve essere rivalutato con gli appositi indici annualmente approvati dal Dipartimento delle finanze, differenziati in funzione dell’anno di formazione del costo. L’importo così determinato è riferibile al primo gennaio dell’anno di competenza.

Ne deriva che eventuali spese incrementative sostenute nel corso dell’anno saranno considerate a decorrere dal valore imponibile dell’anno successivo. In pratica, i costi contabilizzati ad incremento dei fabbricati durante il 2022 non influenzeranno l’Imu da pagare nell’anno in corso ma quella del 2023.

In proposito, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione (Sezioni Unite 3160/2011 e da ultimo 11424/2022), in caso di avvenuta richiesta di attribuzione della rendita, il valore contabile trova applicazione in via “precaria”, poiché una volta ottenuta la rendita questa retroagisce sino alla data della richiesta medesima. Ciò significa, in sostanza, che occorrerà fare il conguaglio tra quanto pagato in virtù del criterio contabile e quanto dovuto sulla base dell’ordinario valore catastale.

Inoltre, in base dell’articolo 74 della legge 342/2000, le rendite hanno efficacia solo dopo la notifica delle stesse. Quindi, sempre nel caso dei fabbricati D, a decorrere dal 2022 si passerà al sistema catastale di determinazione della base imponibile in caso di rendite notificate durante il 2021.

La diffusione del sistema Docfa di auto accatastamento, che consente al contribuente di depositare all’agenzia delle Entrate una proposta di rendita, elaborata da un tecnico abilitato, ha reso tuttavia residuali i casi dei fabbricati privi di rendita.

Con riferimento alla nuova imposta sulle piattaforme marine (articolo 38 del Dl 124/2019), invece, il criterio contabile è l’unico sistema di determinazione dell’imponibile. Anche in tale ambito occorre applicare gli indici di rivalutazione in corso di pubblicazione.