Contabilità

Dividendi, la delibera 2022 prenota la tassazione light

Il regime transitorio di favore spetta anche in caso di erogazione successiva. Il mancato versamento può però portare all’incasso giuridico e penalizzare l’Ace

Termina il prossimo 31 dicembre il regime transitorio per la distribuzione dei dividendi alle persone fisiche non imprenditori disposto dalla legge di Bilancio per il 2018.

Dal 1° gennaio 2018 il dividendo percepito da una persona fisica è soggetto a ritenuta a titolo d’imposta del 26% indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione posseduta (si veda l’articolo di NT+ Fisco).

In via transitoria, però, viene previsto che fino al 31 dicembre 2022, per gli utili maturati antecedentemente al nuovo regime di tassazione (cioè gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017), continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, con assoggettamento a tassazione parziale del dividendo percepito da un socio, persona fisica, qualificato. L’ammontare imponibile risulta pari al: 1 40% per la distribuzione degli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; 2 nel limite del 49,72%, per la distribuzione degli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016; 3 nel limite del 58,14%, per la distribuzione degli utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Tale importo concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore e viene assoggettato a Irpef ordinaria.

La disciplina transitoria si applica solo alle distribuzioni degli utili “vecchi” deliberate fino al 31 dicembre 2022. Cosa succede, però, nel caso in cui la società deliberi di distribuire il dividendo entro dicembre, ma non provveda alla relativa corresponsione al socio?

La risposta è insita nell’interpretazione letterale della norma che si riferisce «alla distribuzione di utili da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022». I dividendi devono essere deliberati entro la data limite indipendentemente dall’effettiva erogazione, che potrebbe avvenire anche nel 2023 o in esercizi successivi (ricordando che il percettore persona fisica tassa il dividendo percepito per cassa).

Per il socio potrebbe essere conveniente, dal punto di vista fiscale, ricevere un dividendo soggetto alla vecchia normativa evitando la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.

Basta pensare che a fronte di un dividendo del 2007 o antecedente l’imposizione è limitata al 40% di quanto incassato: così 100mila euro di dividendo determinano un’Irpef di 17.200 euro considerando tutto il dividendo soggetto all’aliquota marginale del 43% per i redditi superiori a 50mila euro. La convenienza aumenta per redditi inferiori, mentre si riduce per gli utili più recenti da distribuire.

Il calcolo di convenienza va effettuato anche tenendo conto delle eventuali deduzioni e/o detrazioni che ciascun percettore potrebbe scomputare da un dividendo che confluisce nel reddito complessivo, mentre non potrebbe utilizzare per il dividendo soggetto al 26 per cento.

Calcolo più complesso, ma generalmente a favore della distribuzione degli utili del regime transitorio, anche per i dividendi percepiti da società estere: la concorrenza alla formazione del reddito complessivo consente di scomputare l’eventuale ritenuta subita all’estero nei limiti convenzionali in applicazione del tax credit per i redditi esteri.

Dovrà pertanto essere valutata l’opportunità di deliberare la distribuzione degli utili entro dicembre anche nei casi in cui le dotazioni finanziarie non consentano la pronta erogazione accaparrandosi così il diritto alla tassazione ordinaria delle future somme incassate.

Resta da valutare cosa potrebbe succedere se il debito per dividendi della società non venisse mai onorato, perché all’atto della prescrizione o della rinuncia al credito da parte del socio potrebbe scattare il famigerato incasso giuridico.

Altro aspetto da considerare con attenzione è l’eventuale impatto che la distribuzione delle riserve potrebbe avere sulla fruibilità dell’Ace e ancor di più della super Ace, visto il particolare regime di monitoraggio biennale previsto per questa agevolazione dai commi 4 e 5 dell’articolo 19 del Dl 73/2021.

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