Imposte

Anche per la rivalutazione di azioni imposta sostitutiva del 14 per cento

Il Ddl di Bilancio prevede l’imposta sul valore normale, cioè sulla media dei prezzi rilevati a dicembre 2022. Sarà possibile rivalutare il costo delle quote di fondi comuni d’investimento

di Marco Piazza

Anche le azioni negoziate in mercati regolamenti e in sistemi multilaterali di negoziazione (ad esempio l’Euronext) detenute al di fuori dell’esercizio d’impresa il 1° gennaio 2023 potranno essere rivalutate pagando una imposta sostitutiva del 14% sul loro «valore normale» al 31 dicembre 2022. Lo prevede l’articolo 26 del disegno di legge di Bilancio 2023.

Le regole sono le stesse che, ormai dal 2001, consentono una o più volte all’anno di rideterminare il costo delle partecipazioni non quotate, ma il «valore normale» su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 14%, anziché corrispondere al valore della quota di patrimonio netto dell’emittente rappresentata dalle azioni, determinato con apposita perizia asseverata è costituito dalla media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre del 2022.

Il calcolo della sostitutiva

Quindi, se il prezzo medio di dicembre (media aritmetica dei prezzi rilevati nei giorni di borsa aperta) del titolo X è 100, il contribuente che opti per la rideterminazione del costo dovrà versare una imposta complessiva di 14 divisa in 3 rate di cui la prima entro il 30 giugno 2023 e le altre, aumentate dell’interesse del 3% annuo entro il 30 giugno 2024 e 30 giugno 2025. In questo modo il costo fiscale della partecipazione sarà 100.

Plusvalenza o minusvalenza

Se la partecipazione sarà venduta, ad esempio, a 110, l’imposta sostitutiva ordinaria del 26% sarà applicata su 10, ma se sarà venduta in perdita (ad esempio 90), la minusvalenza indotta dalla rivalutazione non sarà deducibile (articolo 5, comma 6, del L. 448/2001 a cui rinvia l’articolo 2, comma 2, del Dl 282/2002 riformulato dal Ddl di Bilancio 2023). La convenienza, quindi, non dipende solo dal costo storico del titolo (deve essere minore del 46% del valore su cui si è pagata l’imposta sostitutiva del 14%), ma anche dal futuro andamento della quotazione a causa dell’indeducibilità delle minusvalenze fino a concorrenza della rivalutazione. La relazione tecnica, coerentemente, stima che la rideterminazione potrà interessare solo il 10% del valore delle partecipazioni detenute dai privati.

La rivalutazione parziale

Il titolare di 100 azioni X può anche decidere di limitare la rideterminazione del costo ad alcune di esse. In tal caso si presume che siano state rivalutate le azioni acquistate per ultime e anche che le partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato siano state acquistate il 1° gennaio 2023. Questa regola vale per i soggetti in regime dichiarativo.

Per quelli in regime amministrato, l’intermediario utilizza il costo medio ponderato degli acquisti e sottoscrizioni e quindi non si pone il problema della stratificazione dei costi. Tuttavia, la risoluzione 372/E del 2002 precisa che l’intermediario deve istituire una specie di “sottoconto” per segregare le azioni rivalutate, dato che per esse vi è il problema della indeducibilità delle minusvalenze causate dalla rivalutazione. Gli acquisti successivi al 1° gennaio 2023 acquisti andranno ad influenzare il costo medio dei titoli non rivalutati. Secondo l’Abi (circolare 21/2002) spetterà al cliente, in caso di successiva cessione parziale del pacchetto, decidere da quale “paniere” prelevare i titoli ceduti. Si teme che non tutti gli intermediari disporranno di sistemi informatici idonei a creare questo “sotto dossier”, nei tempi stretti imposti dalla norma.

Quote di Oicr e polizze vita

Altra novità assoluta è costituita dalla possibilità di rivalutare il costo delle quote di fondi comuni d’investimento (Oicr contrattuali, Sicaf, Sicav, Sis, fondi immobiliari) con valenza anche ai fini dei redditi di capitale. La rivalutazione riguarda le quote possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. L’imposta sostitutiva del 14% non è calcolata sull’intero valore della quota (come per le partecipazioni), ma sulla differenza fra il valore di prospetto al 31 dicembre 2022 e il costo d’acquisto o sottoscrizione. L’opzione si esercita entro il 30 giugno 2023 e l’imposta è prelevata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023. Potrebbe interessare soprattutto gli investimenti fatti al di fuori dell’esercizio d’impresa in fondi d’investimento alternativi.

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