Adempimenti

Fatture elettroniche: per l’invio tardivo verifica sulle moratorie

Dopo le lettere di compliance riscontro su deroghe ai termini di emissione prima delle correzioni

Lettere di compliance con vista sulle moratorie che hanno legittimato l’invio dei dati al fisco oltre i termini ordinariamente previsti: una volta ricevuta la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo sulla propria casella Pec ovvero a consultarla sull’interfaccia web «Fatture e corrispettivi», i contribuenti devono valutare attentamente la possibilità di definire le tardive, nonché le omesse, trasmissioni delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici avvalendosi del ravvedimento operoso ordinario, oppure di quello speciale entro il prossimo 31 marzo 2023. Si dovrà infatti verificare se si ricade o meno in una delle casistiche particolari, che hanno legittimato il tardivo invio come nei casi di deroga ai termini ordinari all’articolo 73 del Dpr 633/1972 (ad esempio per le operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie che non provvedono all’emissione diretta dei documenti, comunicando la circostanza al fisco). Occorrerà inoltre analizzare, in carenza di espresse indicazioni nel provvedimento 61196/2023 (si veda l’articolo «Lettere di compliance sui ritardi per fatture e scontrini elettronici»), se il ritardo nella trasmissione non fosse già possibile in ragione delle moratorie a suo tempo previste.

La data di emissione di una fattura elettronica coincide con quella di trasmissione al Sistema di interscambio, mentre la data di effettuazione dell’operazione è quella indicata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file. Sino al 30 giugno 2019, l’invio per le fatture immediate doveva avvenire entro le 24 del giorno di effettuazione, mentre dal 1° luglio 2019 le fatture devono essere emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Il termine di invio per la fattura differita coincide invece con il giorno 15 del mese successivo a quello di conclusione dell’operazione con riferimento al mese precedente. In fase di prima applicazione, e quindi il primo semestre del periodo d’imposta 2019, sono state escluse sanzioni se la fattura risultava comunque trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva. Analogamente, per i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario, tenuti dal 1° luglio 2022 all’obbligo di fatturazione elettronica, per il terzo trimestre del 2022 le sanzioni non trovano applicazione se l’invio è stato effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In caso di certificazione dell’operazione con corrispettivi telematici, i relativi dati devono essere trasmessi al più tardi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione Iva. Per valutare la definizione proposta dal fisco occorrerà tenere conto anche dei periodi di malfunzionamento e guasti correlati all’assenza di collegamento internet, o a problemi di connettività o a guasti del registratore telematico o del server RT: queste situazioni, che dovrebbero essere considerate nella eventuale lettera di compliance ricevuta, dovrebbero comunque essere state comunicate tramite il portale «Fatture e corrispettivi».

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