Imposte

Formazione, società esenti Iva per motivi di interesse pubblico

Cruciale riconoscimento dello Stato agli organisimi privati con finalità educativo-didattiche

di Benedetto Santacroce

La formazione costituisce uno dei pilastri su cui poggia la ripresa dalla pandemia in atto e il Pnrr dedica proprio alla costruzione delle competenze individuali specifiche risorse finanziarie, ma il suo trattamento Iva non risulta chiaro.

In base all’articolo 132 della direttiva 2006/112/Ce, la formazione è considerata esente ai fini Iva a condizione che rispetti specifici requisiti soggettivi e oggettivi. Proprio in riferimento ai requisiti si pongono i primi problemi applicativi dovuti alla sovrapposizione di diverse posizioni interpretative che, in base a casi concreti, non hanno di fatto contribuito a portare chiarezza sul tema.

Sul piano soggettivo la norma unionale che ammette l'esenzione per ragioni di interesse pubblico, prevede che il beneficio possa essere applicato solo se chi eroga è un ente di diritto pubblico avente scopo educativo e didattico o un altro organismo riconosciuto dallo Stato membro come avente analoghe finalità.

Ad esempio, è stato considerato “riconosciuto” la società che svolge formazione limitatamente allo specifico corso e al territorio della Regione del riconoscimento (si veda risposta a interpello 85/21) ovvero è stata considerata “riconosciuta” una società che svolge corsi per l'autotrasporto perché riconosciuta dal relativo ministero (si veda risoluzione 308/E/07).

Ulteriori problemi li riscontriamo in riferimento al requisito oggettivo (vale a dire la tipologia di formazione esonerata): la Corte di giustizia è intervenuta più volte per chiarire la nozione di «insegnamento scolastico o universitario».

Si ricordi, tra le varie, la sentenza relativa alla causa C-449/17 la quale ha escluso dal campo di applicazione dell'esenzione l'insegnamento di tipo specialistico della guida automobilistica impartito da una scuola guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Sentenza che è stata recepita dal nostro legislatore all’articolo 10, n. 20 Dpr 633/72 in modo non del tutto coerente con quanto disposto sul piano unionale dall'art. 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva Iva creando, di fatto, nuovi problemi applicativi.

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