Finanza

Promossi gli aiuti a finalità regionale solo se c’è un effetto incentivazione

Resi noti gli allegati della comunicazione della Commissione Ue. Incentivi fino al 60% della spesa per le Pmi delle «zone depresse»

di Roberto Lenzi

Salgono al 60% le percentuali di contributo in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, con un incremento del 15% rispetto alla programmazione precedente. Passano al 50% anche in Sardegna, Molise e Basilicata. Al centro nord, nelle “zone c” le percentuali di agevolazione possono arrivare al 30%. In queste aree, le grandi imprese sono ammesse alle agevolazioni se realizzano «investimenti iniziali» o se li effettuano nei territori più colpiti dalla transizione climatica. Per le piccole imprese sono ammessi gli acquisti di beni anche tra parenti. La valutazione dei progetti terrà conto degli orientamenti tematici. Queste alcune delle novità che emergono dagli allegati alla comunicazione della Commissione «sugli orientamenti di stato a finalità regionale» resi noti il 19 aprile.

Grandi imprese

Le grandi imprese sono ammesse di norma agli incentivi nelle “zone c”, quando questi sono concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche. La commissione, però, prende atto che nei territori più colpiti dalla transizione climatica, i vantaggi strutturali a disposizione delle grandi imprese potrebbero non essere sufficienti per raggiungere il livello di investimenti essenziale per garantire una transizione socioeconomica equilibrata.

Per questo anche gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese possono essere considerati compatibili con il mercato interno se sono concessi per la diversificazione della produzione di uno stabilimento in prodotti non precedentemente ottenuti nello stabilimento o se l’investimento è finalizzato ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento.

Piccole imprese

Nel caso di un investimento iniziale, in linea di principio dovrebbero essere presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. Gli orientamenti aprono nuove possibilità alle piccole imprese. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione secondo cui gli attivi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

Effetto di incentivazione

Gli aiuti a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. La Ue ritiene che un aiuto di Stato abbia un effetto di incentivazione quando modifica il comportamento dell’impresa incentivandola a intraprendere un’attività supplementare per lo sviluppo di una zona che non realizzerebbe o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo se l’aiuto non fosse concesso. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa effettuerebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

Le percentuali di aiuto

Rimane la differenziazione sia per la dimensione (piccole, medie e grandi imprese), sia per la localizzazione che assume la distinzione tra “zone a“, ”zone c” e altre zone. Le prime due sono la continuazione a diversi livelli delle aree depresse. Partendo dalle percentuali più alte, le piccole imprese in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia possono ottenere incentivi fino al 60% della spesa. Le medie del 50% e le grandi del 40%. Le piccole imprese di Sardegna, Molise e Basilicata possono ottenere il 50%, le medie imprese il 40%, le grandi imprese il 30%. Nella “zone c” localizzate al centro nord gli incentivi possono arrivare al 30% per le piccole e al 20% per le medie imprese.

Valutazione

Le valutazioni possono essere influenzate da «Green Deal europeo», «Nuova strategia industriale per l’Europa» e «Plasmare il futuro digitale dell’Europa». Il documento prevede che, nel valutare l’impatto degli aiuti a finalità regionale, la Commissione può tenere conto del campo di applicazione di ciascuno degli orientamenti tematici.

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