Controlli e liti

Tregua fiscale dei Comuni per gli atti non impugnati

Circolare del dipartimento Finanze: la delibera può riguardare anche le rate omesse di vecchi istituti deflattivi

di Luigi Lovecchio

La facoltà dei comuni di recepire entro il 31 marzo taluna delle sanatorie previste dalla legge di bilancio 2023 vale anche per tutte le ipotesi di definizione agevolata delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi, anche rivenienti da fattispecie non necessariamente giudiziarie, malgrado la norma faccia riferimento alle «controversie tributarie». Le delibere comunali in materia di stralcio dei mini ruoli e di sanatorie fiscali, in deroga alle regole ordinarie, acquistano efficacia con la mera pubblicazione sul sito internet del comune, e non con la pubblicazione sul sito delle Finanze, cui le delibere vanno inviate per puri fini statistici. Queste le condivisibili affermazioni contenute nella circolare 1/DF/2023 del dipartimento delle Finanze.

Il nuovo comma 221-bis aggiunto all’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) dalla legge di conversione del Dl Milleproroghe (legge 14/2023) prevede che i comuni, con delibera adottata entro il 31 marzo prossimo, possono recepire talune delle varie sanatorie statali. In particolare, oltre alla definizione delle liti pendenti, già consentita dal comma 205 del medesimo articolo 1, le amministrazioni locali possono introdurre anche la conciliazione agevolata delle controversie e la rinuncia ai ricorsi per Cassazione, in alternativa alla definizione delle liti pendenti. Sebbene la circolare non lo precisi, si deve senz’altro ritenere che i comuni non siano obbligati a recepire tutte le definizioni possibili, in alternativa secca alla rinuncia alla totalità di esse, ben potendo decidere di aderire solo ad alcune di esse.

Tra le possibilità ammesse, vi è quella riferita alla sanatoria degli omessi versamenti delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi. Al riguardo, si poneva il dubbio di come interpretare il riferimento legislativo alle controversie tributarie di cui è parte l’ente locale, atteso che la suddetta sanatoria riguarda anche casi in cui una controversia è esclusa in radice (si pensi all’accertamento con adesione o all’acquiescenza all’accertamento). Il dipartimento delle Finanze conferma al riguardo che il richiamo alle controversie deve intendersi in senso atecnico e che quindi la delibera comunale può senz’altro recepire l’intero impianto della definizione regolata nella legge di bilancio 2023.

L’altra precisazione contenuta nel documento di prassi riguarda la regola di efficacia delle delibere. Si evidenzia al riguardo che sia le delibere sullo stralcio dei mini ruoli sia quelle sulle sanatorie, in deroga al criterio della pubblicità costitutiva, acquistano efficacia con la sola pubblicazione sul sito del comune. Le stesse vanno comunque trasmesse alle Finanze, ma ai soli fini statistici, senza quindi che tale adempimento abbia alcuna incidenza sulla applicabilità della delibera.

Con riferimento allo stralcio dei mini ruoli, la circolare conferma inoltre che la riapertura dei termini al 31 marzo vale solo per le amministrazioni che non abbiano già adottato la delibera di «opposizione» allo stralcio entro il 31 gennaio scorso. Queste ultime, dunque, non devono né possono fare nulla.

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