Professione

Fallimento, Cassa edile esclusa al passivo in privilegio per accantonamenti e contributi

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

In caso di fallimento l’ammissione al passivo in privilegio generale, previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile, per il credito vantato dalla Cassa edile, è legittimo soltanto per le somme di natura retributiva e non per quelle di natura contributiva; l’ammontare richiesto, comunque, deve sempre essere precisamente provato.
Intanto, gli accantonamenti relativi a ratei ferie, gratifica natalizia e festività per i quali la Cassa Edile assume il ruolo di intermediario nell’erogazione delle...