Controlli e liti

Avvisi di accertamento, il nodo della proroga dei termini per 85 giorni

La tesi delle Entrate sull’emergenza Covid ha profili di criticità

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di Lorenzo Trinchera

L’agenzia delle Entrate ha affermato la tesi secondo cui i termini di notifica degli avvisi di accertamento risulterebbero prorogati in via generalizzata per 85 giorni a causa dell’emergenza Covid, in virtù dell'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 (decreto Cura Italia). Ma questa tesi ha profili di criticità.

Va ricordato che l’articolo 67, mentre disciplinava al comma 1 la sospensione delle attività degli uffici, tra cui quelle di accertamento, prevedeva al comma 4 un’apposita regolamentazione in materia di termini di prescrizione e decadenza. La regolamentazione di questi ultimi non era quindi ab origine contenuta nel comma 1, come peraltro anche l’impiego di vocaboli differenti faceva subito percepire («attività di accertamento e riscossione» al comma 1 e «termini di decadenza e prescrizione» al comma 4). Inoltre, a differenza del comma 4 (e dell'articolo 1, comma 157 del Dl 34/2020, il decreto Rilancio), il comma 1 non dispone alcuna espressa deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, come necessario.

Da ciò dovrebbe ricavarsi quindi che, anche a seguito della successiva modifica del comma 4, la disciplina dei termini di decadenza “in deroga” sia rimasta unicamente quella di cui al comma 157 del Dl 34/2020 per i soli atti in scadenza al 31 dicembre 2020. Con quella di cui all’attuale articolo 67, comma 4 per tutti gli altri, che non prevede tuttavia alcun differimento di 85 giorni.

Né tantomeno una proroga generalizzata dei termini di accertamento per tale durata può derivare dall’articolo 12, comma 1 del Dlgs 159/2015, richiamato dall’attuale comma 4 dell'articolo 67, poiché tale norma dispone la sospensione dei termini di decadenza a favore degli enti impositori solo a fronte di analoga sospensione dei termini di versamento dei tributi e limitatamente alle stesse entrate. Ma ciò non è avvenuto in maniera generalizzata durante la fase emergenziale.

Inoltre, come pure già da taluni rilevato, una proroga generalizzata dei termini di decadenza a distanza di oltre due anni dai noti eventi emergenziali apparirebbe anche a rischio di irragionevolezza, quantomeno in tutti quei casi in cui nel suddetto periodo di sospensione tali attività non erano neppure iniziate e, comunque, lo sarebbe rispetto ai termini di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2020 (cioè, per i soggetti “solari”, il 2015), che non hanno conosciuto analoga proroga, dovendo gli avvisi essere comunque emessi – ai sensi del comma 157 – entro tale data.

Ovviamente sarà ancora una volta la giurisprudenza a dover dipanare la confusa matassa.

Infine, la questione è ancor più intricata, perché – visti i termini applicabili secondo la tesi dell'agenzia delle Entrate, che era stata espressa a Telefisco 2022 – la proroga prevista dal combinato disposto dell'articolo 5-ter e 5, comma 3-bis, del Dlgs 218/1997 non pare legittimamente invocabile in tutti quei casi in cui la notifica di un invito a comparire è avvenuta prima del 26 dicembre 2022 (cioè 90 giorni prima del 26 marzo 2023, si veda la sentenza n. 890/22 della Commissione di giustizia tributaria di Torino).

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