Imposte

Zone terremotate, una bolletta dedicata per il canone Rai 2021

È l’effetto della sospensione del canone e delle bollette, messa in atto con scadenze disallineate

di Giuseppe Latour

Due momenti per il pagamento dei canoni Rai, sospesi nelle aree colpite dal terremoto del 2016. Quelli fino al 31 dicembre 2020 dovranno essere pagati autonomamente, tramite F24. Mentre quelli relativi al 2021 devono essere fatturati in bolletta, da emettere appositamente per il pagamento dei canoni. Questo dedalo di indicazioni emerge dalla risposta a interpello 70/2022, pubblicata dalle Entrate.

Le regole per le bollette

Il problema nasce dal fatto che il decreto legge n. 189/2016 ha previsto, per i territori colpiti dal sisma del 2016, la sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici e idrici, assicurazioni e telefonia. Questa misura è stata oggetto di più proroghe, fino ad arrivare a 31 dicembre del 2021. Per effetto di questa norma, i venditori devono emettere la fattura relativa agli importi non fatturati durante il periodo di sospensione, comunque entro il 31 dicembre 2021.

Il canone Rai

Quanto al canone Rai, invece, il decreto legge n. 55/2018 ha previsto che nei territori interessati dal terremoto il pagamento del canone Rai sia sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme dovute avverrà a decorrere dal 1°gennaio 2021. A questo punto, si chiede alle Entrate come si incrociano queste due scadenze, dal momento che il canone andrebbe pagato in bolletta.

L’Agenzia spiega che l’agevolazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016
prevede «la sospensione del pagamento del canone Rai fino al 31 dicembre 2020, mentre il canone relativo all’anno 2021 risulta dovuto e non sospeso».

I canoni sospesi

Quindi per i “canoni sospesi” (agosto 2016- dicembre 2020) l’agenzia delle Entrate conferma che «il canone tv ad uso privato dovuto e non addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti dovrà essere corrisposto autonomamente dai cittadini mediante modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021».

Le bollette ad hoc

Destino diverso per il canone Rai non sospeso. Per questa tipologia di canoni restano operanti le regole ordinarie di addebito in bolletta. Quindi, l’azienda che gestisce le forniture elettriche, indipendentemente dalla ripresa della fatturazione relativamente ai consumi elettrici (sospesa nel 2021), dovrà procedere «alla riscossione del canone Rai 2021 ordinariamente dovuto dal 1° gennaio 2021 (”canoni non sospesi”), emettendo fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi e comunque in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre».

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