Imposte

Carburanti, depositi in cerca di più tutele

La circolare 17/2022 di Assonime richiama l’articolo 1 del Dl 383/1999 con il quale vennero pure allora ridotte le aliquote di accisa applicate e fu poi previsto un meccanismo di rimborso

Tutela per i depositi e i distributori detentori di prodotti immesso in consumo e maggiore chiarezza sugli adempimenti amministrativi connessi all’esecuzione delle misure governative adottate per far fronte al rincaro dei prezzi per l’energia. Con queste osservazioni, anche Assonime con la circolare 17/2022 torna sui provvedimenti legislativi e di prassi in materia di riduzione delle accise e dell’Iva, auspicando nuovi interventi per risolvere alcune asimmetrie che ancora permangono circa l’applicazione dei provvedimenti in questione.

In dettaglio, le misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti sono state previste dal Dl 38/2022, e sono ora confluite nell’articolo 1-bis del Dl 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022; esse trovano applicazione, almeno al momento, fino all’8 luglio 2022. In buona sostanza, in luogo di un intervento sui prezzi, il legislatore ha inteso intervenire sulla temporanea riduzione delle aliquote d’imposta gravanti su taluni prodotti energetici, riducendo i quantitativi d’accisa per benzina, gasolio e Gpl, nonché abbattendo accise e Iva per il gas naturale per autotrazione. In concreto, in molti casi gli affetti arrivano ad oltre 30 centesimi al litro per i consumatori finali.

Di queste misure dà ora conto in un’ampia rassegna Assonime, che fornisce un utile ed esaustivo resoconto di un sistema emergenziale che ha visto affastellarsi norme in forma forse parzialmente disordinata e che su taluni punti applicativi ancora genera discussioni rilevanti, pure riprese dalla stessa Assonime.

Nella conclusione della sua ricognizione, non sono pochi gli spunti ripresi dalla circolare, pure già discussi e che si auspica possano sollecitare il legislatore e l’amministrazione finanziaria.

In particolare, anche nel documento in commento si torna sul trattamento discriminatorio per i soggetti intermedi detentori di prodotto ad accisa assolta; sono indubbi, infatti, gli effetti immediati che tali interventi hanno prodotto a beneficio dei consumatori finali, «non poche perplessità suscita tuttora la scelta di non aver previsto appositi meccanismi volti ad attenuare l’impatto delle misure di riduzione delle aliquote di accisa sulle giacenze di carburanti che, alla data di entrata in vigore delle misure in parola, avevano già assolto l’imposta ad accisa piena». Al riguardo, è interessante notare il richiamo di Assonime all’articolo 1, comma 1, del Dl 383/99, con il quale vennero pure allora ridotte le aliquote di accisa applicate, tra l’altro, a benzina e gasolio usato, e al conseguente decreto ministeriale con il quale fu previsto – non a caso – che le riduzioni delle accise fossero applicate anche ai prodotti già immessi in consumo e posseduti in quantità superiore a determinati limiti dagli esercenti i depositi commerciali e dagli esercenti le stazioni di servizio e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti: a tali fini, fu disposta la concessione del rimborso dell’accisa mediante accredito, a seguito della presentazione di un’apposita istanza.

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