Adempimenti

Esclusione fino a 5mila euro per il fuori campo Iva

Il Dl 73/2022 consente di evitare l'invio per le spese di trasferta di importo ridotto

Nuova svolta per il perimetro delle operazioni soggette ad esterometro con esclusione di quelle fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale quando di valore unitario inferiore a 5mila euro. Questa è la scelta operata dal legislatore, in risposta alle richieste pressanti di imprese e professionisti, con l’articolo 12 del Dl 73/2022 che riscrive integralmente l’articolo 1 comma 3 bis del Dlgs 127/2015. In questo modo si evita che tutte le spese di valore inferiore alla soglia debbano essere inserite nel nuovo adempimento e, in particolare, si escludono tutte le spese minori quali, ad esempio, gli acquisti di carburante, ristorazione e pernottamenti in albergo, sostenuti dai dipendenti in trasferta. Inoltre, la misura di esclusione troverà già applicazione a decorrere dalle operazioni realizzate a partire dall’entrata in vigore del decreto legge (22 giugno), potendo perciò interessare già le comunicazioni relative al secondo trimestre del corrente periodo di imposta, da inviare entro fine luglio 2022, in relazione ad acquisti effettuati sino al prossimo 30 giugno 2022.

In particolare, come si ricorda e come ribadito da ultimo nelle risposte a Telefisco del 15 giugno scorso dall’agenzia delle Entrate, le operazioni irrilevanti per carenza della territorialità dovevano essere già inserite nel vecchio esterometro e avrebbero dovuto essere inserite anche nel nuovo adempimento. Ora l’articolo 12 del Dl 73/2022 estende il novero delle operazioni con clienti e fornitori non residenti escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati (il cosiddetto esterometro).

Si amplia quindi il novero delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di esterometro, ricomprendendovi non solo quelle già oggetto di certificazione fiscale con bolletta doganale o con fattura elettronica in formato Xml transitata da Sdi, ma anche quelle che non solo non rilevano a fini Iva in Italia per carenza del requisito territoriale ma che, per singola operazione, non superano i 5mila euro. Si tratta di quelle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, e cioè di acquisti di beni e prestazioni di servizi da un fornitore estero e che, di conseguenza, non determinano la necessità di adempiere all’obbligo di integrazione del documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura. Le operazioni interessate sono tutte quelle per le quali mancano i presupposti impositivi previsti dagli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633 del 1972, come ad esempio quelle relative a immobili all’estero, ovvero acquisti di carburanti o pernottamenti all’estero. Queste operazioni fuori campo Iva andranno tuttavia comunicate con l’esterometro quando di ammontare superiore ai 5mila euro per singola operazione: al di sotto di questa soglia, nessun adempimento è richiesto all’operatore nazionale. Considerando tuttavia che le operazioni fuori campo Iva non costituiscono oggetto di registrazione contabile né confluiscono nella relativa dichiarazione Iva, sarebbe stato auspicabile non considerarle del tutto, a prescindere da una soglia, neppure nell’ambito dell’adempimento esterometro.

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