Imposte

Strutture ricettive, per i lavori conclusi nel 2021 credito d’imposta del 65%

Istanze al via per l’accesso al beneficio dalle 12 del 9 alle 17 del 13 giugno

Il ministero del Turismo ha pubblicato il 26 maggio l’Avviso pubblico sulle modalità per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta del 65% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021 per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 79 Dl 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 e Dm 17 marzo 2022).

L’istanza dovrà essere presentata dalle 12,00 del 9 giugno 2022 alle 17,00 del 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata, il cui link sarà pubblicato la mattina del 9 giugno stesso. I tempi paiono abbastanza stretti, ma gestibili in base agli investimenti già effettuati. Le risorse sono poi assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Si tratta di un credito d’imposta che rispolvera quello di cui all’articolo 10 del Dl 83/2014, convertito, dalla legge 106/2014, riguardante specifiche strutture ricettive: oltre agli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle normative regionali, vi rientrano le strutture che svolgono attività agrituristica ex legge 96/2006 e pertinenti norme regionali, gli stabilimenti termali (articolo 3 della legge 323/2000) e le strutture all’aria aperta, quali i villaggi turistici, i campeggi, i parchi di vacanza e quelle organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di € 200.000, pari ad un investimento massimo di 307.692,30 euro per ciascuna struttura, per interventi di: • manutenzione straordinaria; • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia; • eliminazione delle barriere architettoniche; • incremento dell’efficienza energetica (globale, sull’involucro edilizio, con collettori solari, climatizzazione invernale); • adozione di misure antisismiche; • acquisto di mobili e componenti d’arredo e per i soli stabilimenti termali la realizzazione di piscine e acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il credito è concesso nel rispetto dei limiti delle condizioni di cui al regolamento Ue 1407/2013 e alla comunicazione della Commissione Ue del 19 Marzo 2020 sul Quadro temporaneo Covid. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da un revisore legale.L’agevolazione, non cumulabile con altri contributi concessi per gli stessi interventi, non è assoggettata a tassazione ed è utilizzabile solo in compensazione.

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