Imposte

Superbonus fotovoltaico, sì alla cessione se il Gse non ha ancora accettato l’istanza sull’energia in surplus

È possibile comunicare l’opzione anche nelle more del perfezionamento della pratica con il Gse a condizione che il contribuente possieda la comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Tra i tanti interrogativi che le pratiche legate al superbonus pongono giornalmente all’attenzione degli addetti ai lavori, uno riguarda la possibilità di formalizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura sull’intervento “trainato” del fotovoltaico anche nelle more dell’accettazione da parte del Gse dell’istanza per la cessione dell’energia in surplus.

Tutto parte dal comma 7 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, in base al quale il superbonus spetta, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, a condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del Dlgs 387/2003, l’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’articolo 42-bis del Dl 162/2019.

Ordinariamente, a seguito dell’istanza presentata dal contribuente (o da un intermediario per suo conto), il Gse effettua un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza, al termine della quale comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione e del successivo contratto.

Con la circolare 23/E/2022 l’Agenzia ha confermato il contenuto della risposta ad interpello 57/2022, ribadendo che, in considerazione dell’iter procedimentale sopra descritto, è possibile fruire del superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gse a condizione, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza.

Tuttavia il numero elevatissimo di pratiche (molte concluse a ridosso della chiusura dello scorso anno) hanno allungato a dismisura i tempi di questa procedura, cosi come l’opportunità di cedere le detrazioni anche per Sal (concessa dall’articolo 121 del Dl 34/2020) tali da rendere incompatibile questo comportamento con i tempi a disposizione. Si ritiene, pertanto, che la cessione (o lo sconto in fattura) non debbano necessariamente attendere l’ottenimento dell’accettazione dell’istanza, potendo intervenire anche nelle more, a seguito di autocertificazione del contribuente della sua intenzione di portare a termine la procedura.

Conforta in tal senso il comportamento concretamente tenuto da alcuni advisor di importanti istituti di credito, al momento delle verifiche delle pratiche di cessione del credito. A fine lavori, inoltre, spesso il contribuente può esibire anche la ricevuta dell’intermediario a dimostrazione dell’avvenuto invio della richiesta di connessione del fotovoltaico, contenente la domanda di adesione alla convenzione di ritiro dedicato al Gse.

A questo va aggiunto il fatto che, in sede di Sal le detrazioni sono sempre “provvisorie”, nel senso che solo la fine lavori “consoliderà” l’obiettivo (di riduzione del rischio sismico o di risparmio energetico) a cui l’agevolazione è collegata. Per cui, quando la cessione è effettuata a Sal la mancata presenza del contratto con il Gse non deve causare problemi, ove, poi, in sede di successivo controllo da parte delle Entrate, convenzione e contratto con il Gse siano nel frattempo stati sottoscritti. Del resto, diversamente opinando non si arriverebbe mai a cedere il Sal comprensivo delle spese dell’impianto fotovoltaico.

Milita in tal senso anche la risposta ad interpello 907/1110-2022 della Dre Veneto, in cui, pur trattando del diverso tema della detrazione in dichiarazione (ma non vi è motivo per pensare che in sede di cessione le argomentazioni debbano mutare), è stato affermato che l’adempimento di cui al comma 7 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 può essere effettuato anche dopo il termine della scadenza dell’agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione.

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