Adempimenti

Il modello Redditi monitora l’importo del tax credit sulle commissioni Pos

Agevolazione contraddistinta dal codice H3. Stesse modalità di compensazione anche se la misura ha una misura diversa tra primo e secondo semestre 2021

di Stefano Vignoli

Il credito d’imposta sui pagamenti elettronici compete con percentuali diverse nel primo e secondo semestre 2021 ma va indicato con le stesse modalità nel modello Redditi 2022. Le istruzioni, comuni ai vari modelli dichiarativi, prevedono infatti la compilazione del quadro RU utilizzando il codice credito H3 per indicare il credito d’imposta istituito dall’articolo 22 del Dl 124/2019, a favore degli esercenti attività di impresa arte o professioni.

Importo variabile

La misura del credito nel 2021 è variabile, in quanto:

• è stata introdotta, a regime, nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1° luglio 2020;

• è stata incrementata, al 100% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se vengono adottati strumenti di pagamento collegati (registratori che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi) o sistemi evoluti di incasso che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Il credito d’imposta compete per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti tracciabili quali carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973, ovvero di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Le condizioni

Condizione necessaria per fruire dell’agevolazione è che i ricavi/compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400mila euro e che le transazioni si riferiscano a cessioni di beni o servizi a privati. Essendo per i “solari” il limite riferito al 2020, anno pandemico, è probabile che il perimetro dei beneficiari risulti ben più esteso rispetto al primo anno di introduzione del credito.

Non sono invece previste limitazioni riferite ai canali di vendita e si ritiene pertanto che il credito rilevi anche per le commissioni inerenti pagamenti tracciabili nell’ambito del commercio elettronico, fermo restando che il beneficio non opera se l’acquirente è soggetto passivo Iva.

I dati del credito mensile sono acquisiti dagli esercenti attraverso comunicazioni da parte degli operatori che mensilmente e per via telematica inviano l’elenco e le informazioni sulle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

La compilazione del quadro RU

Tornando alla dichiarazione, nella sezione del modello Redditi 2022, possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Più in particolare, al rigo RU5 in colonna 3 va dichiarato il credito maturato nel periodo di imposta 2021 che, sommato al credito che residua dal modello Redditi 2021 (RU2) e l’eventuale credito ricevuto (RU3), costituisce il limite massimo da utilizzare in compensazione, ovvero tramite F24, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, utilizzando il codice tributo «6916» a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento.

Il credito compensato nel periodo di imposta va riportato a rigo RU6 e l’eventuale eccedenza a nuovo andrà invece indicata a rigo RU12.

Il credito d’imposta - riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti «de minimis» - non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires/Irpef/Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e altri componenti negativi (articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir). Il credito va inoltre indicato nel prospetto «Aiuti di Stato» (rigo RS401) con codice aiuto «58».

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