Imposte

Nelle fusioni il riporto perdite in base alla consistenza patrimoniale

Le Entrate guardano a immobilizzazioni, rimanenze e crediti

di Alessandro Germani

Semaforo verde al riporto delle perdite, interessi passivi e eccedenze Ace in assenza del limite patrimoniale in base a valutazioni sostanzialistiche dell’Agenzia. È quanto emerge dalle risposte a interpello da 73 a 77.

Ricordiamo che nelle operazioni di fusione il riporto delle posizioni soggettive (articolo 172, comma 7, del Tuir) è precluso laddove vi sia un depotenziamento dell’attività in base al vitality test (ricavi e costi di lavoro dipendente) dell’esercizio precedente alla fusione e di quello in corso (periodo di retrodatazione) o al patrimonio netto dell’ultimo bilancio o della situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del Codice civile, senza tenere conto dei versamenti degli ultimi 24 mesi.

La risposta 73 riguarda una serie di fusioni a catena, dove vi sono società che non rispettano il vincolo patrimoniale. Idem dicasi per la holding, che nel periodo di retrodatazione non supera neppure il vitality test, ma ciò è fisiologico al cambio di proprietà. A livello patrimoniale non c’è depotenziamento delle società se si guarda alla serie storica dei ricavi, agli indicatori di redditività (Roi e Ros), all’attivo di bilancio, alla consistenza dell’organico dei dipendenti. Inoltre la ricapitalizzazione di Beta è propedeutica a quella di Gamma ed entrambe rispondono al rilancio del business.

La risposta 74 riguarda una fusione di due società in consolidato, che ne comporta l’interruzione e la riassegnazione delle posizioni soggettive. Sia Alfa che Beta non integrano il requisito del limite patrimoniale. Non è applicabile la circolare 9/E/10 per la quale in costanza di consolidato la fusione non consente benefici differenti da quelli che permette il consolidato stesso, perché la fusione di fatto azzera un consolidato a due. Viene quindi disapplicata la disciplina dimostrando la consistenza patrimoniale (asset, rimanenze, crediti, ricavi e dipendenti).

Positiva anche la risposta 75 relativa a una Spac, per cui valgono le conclusioni della circolare 6/E/2016 sulle operazioni di leveraged buy out. La Spac si quota e acquista una target, per poi fondersi con essa. Sosterrà solo costi di quotazione e consulenze (no dipendenti) che non le fanno superare l’activity test, mentre i conferimenti sono fisiologici all’acquisizione che andrà ad effettuare, tanto più se confrontati con le posizioni soggettive oggetto di riporto.

Via libera dalla risposta 76 a una fusione in cui l’incorporante ha fatto investimenti che la portano in perdita fiscale (per via dei superammortamenti) ma l’origine delle perdite e la consistenza patrimoniale dimostrano che non c’è depotenziamento. Inoltre Alfa è stata acquisita da un terzo ad un prezzo di mercato di gran lunga superiore alle posizioni fiscali oggetto di riporto.

In caso di retrodatazione senza situazione patrimoniale per il vincolo patrimoniale si prende il patrimonio netto dell’ultimo bilancio chiuso ante fusione (risposta 77).

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