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Obblighi Ue di reportistica per le multinazionali: conto alla rovescia per il recepimento

Con la direttiva Ue 2021/2101, pubblicata in Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2021, l’Unione europea ha introdotto un regime di trasparenza per le imprese multinazionali, che saranno chiamate a dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all’interno dell’Unione europea e, nello specifico, in ciascun Stato membro (public Cbcr – Country by country reporting).

La direttiva, in vigore dal 21 dicembre scorso, dovrà essere recepita dai Paesi Ue entro il 22 giugno 2023 e i primi obblighi informativi decorreranno dal 22 giugno 2024.

Si tratta di un passo epocale: la genesi di questa iniziativa risale alle Comunicazioni del 27 ottobre 2015 titolate «Programma di lavoro della Commissione per il 2016 — È il momento di andare oltre l’ordinaria amministrazione» e del 16 dicembre 2014 «Programma di lavoro della Commissione per il 2015 — Un nuovo inizio», con le quali la Commissione Ue ha rilevato la necessità di rispondere tempestivamente alla richiesta di equità e trasparenza in ambito fiscale, manifestata dai cittadini dell’Unione nonché dagli investitori.

L’obbligo comunicativo e informativo previsto dalla normativa unionale risponde dunque a esigenze di trasparenza, al fine di assicurare anche un controllo pubblico sull’operato delle multinazionali. In tale contesto, i nuovi adempimenti assumeranno anche un ruolo rilevante la lotta all’elusione fiscale perpetratta a livello globale dalle multinazionali, evitando così delle distorsioni all’interno del mercato unico. E infatti la comunicazione pubblica Paese per Paese è uno strumento efficace e adeguato per aumentare la trasparenza in relazione alle attività delle imprese multinazionali e per consentire al pubblico di valutarne l’impatto sull’economia reale. Del resto, una maggiore trasparenza nell’informativa fiscale e finanziaria sarà vantaggiosa per tutti, dato che la società civile sarà più coinvolta, i lavoratori saranno meglio informati e gli investitori meno avversi al rischio.

La direttiva coinvolgerà le imprese con ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, come risulta dal loro bilancio consolidato: tali soggetti dovranno redigere, pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente di tali due esercizi consecutivi.

Oggetto della comunicazione dovranno essere:
1.
i dati della capogruppo o dell’impresa autonoma, l’esercizio in questione, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione e, se del caso, un elenco di tutte le imprese figlie consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo, per l’esercizio pertinente, stabilite nell’Unione o nelle giurisdizioni fiscali anche non cooperative;

2. una breve descrizione della natura delle loro attività;

3 il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

4. i ricavi che sono calcolati come segue:

a) la somma dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, altri proventi di gestione, proventi da partecipazioni, esclusi i dividendi ricevuti da imprese partecipate, proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, altri interessi e proventi assimilati; oppure i proventi quali definiti dal quadro di informativa finanziaria, sulla base dei quali sono preparati i bilanci esclusi le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;

b) l’importo dell'utile o della perdita al lordo dell’imposta sul reddito;

c) l’importo dell’imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, che si calcola come l’importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell’esercizio da imprese e succursali nella pertinente giurisdizione fiscale;

4. l’importo dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, che si calcola come l’importo dell’imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio da imprese o succursali nella pertinente giurisdizione fiscale;

5. l’importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.