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Indennizzi chilometrici per trasferte, si tassa la quota oltre il rimborso da tabelle Aci

La risposta a interpello 405/2022 fa il punto sulle indennità di trasferta, da calcolare in base a percorrenza, tipo di automezzo e costo chilometrico

di Cristian Valsiglio

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 405/2022, ha affrontato nuovamente il tema della tassazione delle indennità di trasferta (si veda il precedente articolo «Rimborsi per trasferte fuori dal comune in linea con i costi del trasporto pubblico»).

Ma quale è la fattispecie oggetto del quesito? Il soggetto istante è un Comune che ha previsto un regolamento secondo il quale, in caso di trasferta fuori dal comune della sede di lavoro, il rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio può realizzarsi solo in presenza di particolari ed eccezionali esigenze di servizio e alle condizioni di seguito riportate:

a) impossibilità oggettiva di raggiungere il luogo di missione con mezzi pubblici, sia per effettiva mancanza degli stessi (ad esempio località non raggiunte da treni o bus) o per oggettive scarsità di mezzi che precludano l’arrivo del dipendente entro l’orario di inizio del servizio di trasferta;

b) impossibilità oggettiva di raggiugere diverse sedi di servizio in trasferta durante la stessa giornata lavorativa utilizzando i mezzi pubblici;

c) possibilità, solo usando il mezzo proprio, di evitare eventuali spese di pernottamento.

In particolare, nella fattispecie oggetto del quesito, l’indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale è parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico relativo al veicolo usato dal dipendente, che costituisce generalmente il parametro di riferimento ai fini della detassazione.

Alla luce di ciò il Comune istante chiede all’agenzia delle Entrate di sapere se l’indennità che intende riconoscere ai propri dipendenti per l’utilizzo del mezzo personale di trasporto debba concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del Dpr 917/1986, o se alla stessa possa applicarsi il regime delle trasferte previsto dal comma 5 del medesimo articolo 51.

In tema di trasferte, l’amministrazione finanziaria ricorda che il comma 5 dell’articolo 51 del Tuir disciplina il regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro (cosiddette trasferte o missioni), differenziando il trattamento delle indennità a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro del dipendente.
Infatti, mentre le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito; per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso scelto (forfettario, misto e analitico).

Per le trasferte fuori dal territorio del Comune è in ogni caso previsto che i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione. Come precisato dalla circolare 326/E/1997 mentre le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici (ferrovie, aerei, ecc.) sono direttamente documentabili mediante l’esibizione da parte del dipendente dei relativi biglietti; quelle per i viaggi compiuti con propri mezzi devono essere determinate dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, sia diretti che indiretti.

A tal proposito, le indennità chilometriche per le trasferte fuori dal Comune dove il dipendente ha la sede di lavoro possono essere escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia determinato in base alle tabelle Aci, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di vettura.

Analizzate le norme e la prassi di riferimento, l’agenzia delle Entrate fornisce la risposta al quesito specificando che:

a) laddove l’indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle Aci, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell’articolo 51, coomma 5 del Tuir;

b) diversamente, nell’ipotesi in cui l’indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle Aci, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del Tuir.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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