Adempimenti

Spese sanitarie, invio dati semestrale anche nel 2023

L'invio a cadenza mensile programmato da gennaio è stato rinviato al 2024: pubblicato il provvedimento in Gazzetta Ufficiale

di Marcello Tarabusi

Anche per il 2023 sarà semestrale l’invio dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS; l’invio a cadenza mensile, che doveva entrare in vigore il 1° gennaio, è stato rinviato all’anno 2024.
Lo ha disposto un provvedimento direttore generale della Ragioneria dello Stato del Mef, datato 27 dicembre 2022 e consultabile sul sito del Sistema TS. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale martedì 3 gennaio.

La nuova proroga

Il provvedimento richiama, nella parte motiva, una nota dell’agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2022, n. 467966 «con la quale si prevede la proroga della trasmissione semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria anche per i dati delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2023».

I nuovi termini, stabiliti con l’ennesima modifica al decreto Mef 19 ottobre 2020 che disciplina l’invio telematico, sono i seguenti:

- entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023;

- entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023;

- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Il provvedimento è quantomai opportuno, considerato che non erano state risolte le criticità di coordinamento tra l’obbligo di invio mensile, che sarebbe scattato il 1° gennaio, e il regime dei contribuenti con liquidazione Iva trimestrale o differita.

I soggetti interessati e la data di riferimento per l’invio

La proroga si riferisce alle spese dell’anno 2023 e riguarda tutti i soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie, compresi gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, per i quali invece l’invio dei dati di spesa dell’anno 2022 va fatto in unica soluzione (senza divisione in semestri) entro il prossimo 31 gennaio.

Rimane ferma la regola per cui la scadenza dell’adempimento è legata alla data del pagamento e non alla data del documento fiscale. Pertanto andranno trasmesse entro il 30 settembre 2023 tutte le spese pagate entro il giugno 2023. Quelle pagate da luglio in poi, anche se il documento fosse emesso precedentemente, dovrebbero essere trasmesse entro il 31 gennaio 2024, scadenza prevista per l’invio dei dati relativi al secondo semestre 2023.

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, per l’invio delle spese del secondo semestre 2022 (dell’intero anno 2022 per gli ottici) resta fermo il termine del 31 gennaio 2023.

Per le spese sostenute nel 2024, salvo altre proroghe, l’invio dovrà essere eseguito ogni mese, entro il mese successivo a quello della spesa. Sono tenuti all’adempimento anche gli operatori in regime forfettario.

Le prestazioni sanitarie erogate in regime ordinario e quindi esenti dovranno essere trasmesse utilizzando il codice Iva N4.

Dovranno essere inviati anche i documenti per i quali il cliente/paziente ha espresso l’opposizione all’invio: in tale caso non dovrà essere trasmesso il codice fiscale del destinatario della prestazione e dovrà essere evidenziato con un flag che si tratta di un documento con opposizione.

Tracciabilità dei pagamenti e fruizione di bonus

Per ogni documento dovrà essere indicato se il pagamento è avvenuto con modalità tracciata o non tracciata, con la precisazione che se un documento è pagato parte in contanti e parte con modalità tracciata dovrà comunque essere segnalato come «non tracciato». Se ad essere pagato in contanti è solamente il bollo, invece, il documento dovrà essere inviato come «tracciato» indicando esclusivamente l’importo della prestazione sanitaria.

Un provvedimento del Mef del 28 ottobre ha inserito l’obbligo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, di trasmettere anche le informazioni relative agli eventuali contributi fruiti dall’acquirente e riportati sui documenti fiscali.

Il riferimento è al «Bonus Psicologo» e del «Bonus occhiali»: agevolazioni, introdotte nel 2022, erogate agli aventi diritto tramite appositi voucher (da 200 a 600 euro la prima, 50 euro la seconda), che il contribuente poteva poi utilizzare direttamente per pagare la prestazione.

Le sanzioni

La sanzione per ogni singolo documento con trasmissione omessa, tardiva o errata è pari a 100 euro con un massimale di 50mila euro. La sanzione è ridotta ad 1/3 con un massimale di 20mila euro se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza. È escluso il cumulo giuridico, ma è consentito il ravvedimento operoso (come chiarito con la risoluzione 22/E/2022).

L’errata trasmissione non viene sanzionata nel caso l’errore sia corretto entro 5 giorni dalla scadenza, o entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate.

SCHEDA: Il nuovo calendario dell’invio

I nuovi termini si applicano a tutte le prestazioni medico-sanitarie, medicinali, dispositivi medici, analisi di laboratorio, ticket sanitari, eccetera

Spese del II semestre 2022 (tranne gli ottici)

Soggetti tenuti all’invio delle spese sanitarie alla precompilata – tranne gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico iscritti al Minsalute come produttori di dispositivi medici o registrati in Anagrafe tributaria con codice Ateco 47.78.20

Periodo di riferimento: II semestre 2022, data pagamento dal 1/7/2022 al 31/12/2022

Termine di invio: 31 gennaio 2023

Spese dell’anno 2022 per gli ottici

Esercenti l’arte ausiliaria di ottico iscritti al Minsalute come produttori di dispositivi medici o registrati in Anagrafe tributaria con codice Ateco 47.78.20

Periodo di riferimento: Anno solare 2022, data pagamento dal 1/1/2022 al 31/12/2022

Termine di invio: 31 gennaio 2023

Spese dell’anno 2023 e seguenti per tutti i soggetti

Tutti gli operatori sanitari tenuti all’invio delle spese sanitarie alla precompilata (compresi esercenti l'arte ausiliaria di ottico)

Periodo di riferimento: I semestre 2023, data pagamento dal 1/1/2023 al 30/6/2023

Termine di invio: 30 settembre 2023

Periodo di riferimento: II semestre 2023, data pagamento dal 01/07/2023 al 31/12/2023

Termine di invio: 31 gennaio 2024

Periodo di riferimento: Anno 2024 (salvo future proroghe) Data pagamento dal 1/1/2024

Termine di invio: Entro il mese successivo al pagamento

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