L'esperto rispondeImposte

Per l’esenzione Imu sui beni merce la denuncia va presentata anche se in ritardo

di Rosanna Acierno

La domanda

Una Srl ha omesso di presentare la denuncia Imu nell’anno 2014, per usufruire dell’esenzione Imu sui beni merce. Considerato che tali beni, oltre ad essere regolarmente accatastati, sono presenti fra le rimanenze indicate nel bilancio e nella nota integrativa depositati al registro imprese, e considerato che ancora il comune non ha emesso alcun atto di accertamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per l’omessa denuncia?
Appare alquanto penalizzante che un adempimento di natura formale abbia l’effetto di una decadenza del beneficio.
M.G. – Milano


L’articolo 2, comma 5-bis del Dl 102/2013 stabilisce che ai fini dell’esenzione Imu sui beni merce «il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica».
Pertanto, dal momento che la fruizione dell’esenzione è subordinata ad un onere di tipo formale, previsto a pena di decadenza, a rigore nel caso prospettato la Srl istante è fuori dall’ambito del ravvedimento operoso, posto che, a fronte dell’omissione, non è prevista una sanzione bensì il mancato accesso ad un regime di favore (confronta Lovecchio «Denuncia Imu con sanzioni al 5%», Il Sole 24-Ore, 11 luglio 2016, pagina 22).
Inoltre, la Srl non può più ravvedersi, siccome l’omessa dichiarazione postula il ravvedimento con sanzione ridotta a 1/10 del minimo entro i 90 giorni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. c) del Dlgs 472/97.
Tutto ciò premesso, si ritiene comunque opportuno presentare al più presto la dichiarazione Imu indicando le condizioni di accesso all’esenzione e impugnare tempestivamente gli atti impositivi che saranno emessi dal Comune.
In sede processuale, sarà molto utile citare un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (confronta sentenza delle Sezioni Unite 30 giugno 2016, n. 13378), secondo cui in sede contenziosa è possibile emendare qualsiasi tipo di errore o di omissione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/98 come modificato dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, che consente di far valere ogni errore nella fase di accertamento e nel processo.
La ratio che sta alla base dell’orientamento citato prende le mosse dal fatto che «le decadenze tributarie previste per la fase amministrativa non si estendono alla fase giudiziaria, sicché la mancanza o tardività della dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa erariale, pure allegando gli errori commessi nella dichiarazione dei redditi».

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