Diritto

Il sindaco assente decade dall’incarico anche se stava partecipando a una riunione di un’altra società

Secondo la Corte d’appello di Napoli non è una giustificazione sufficiente

di Angelo Busani

Tempi duri per i sindaci che non partecipino alle riunioni degli organi sociali: secondo la Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 973 dell’11 marzo 2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1356/2019), decade dall’incarico il sindaco che, senza un giustificato motivo, durante un esercizio sociale, non partecipi a un’assemblea dei soci o a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione; e non è un giustificato motivo il fatto che un sindaco, in ragione della pluralità dei suoi incarichi, abbia preso parte a una concomitante riunione di un organo di un’altra società.

La decadenza del sindaco è dettata nel Codice civile in due casi:

- l’assenza, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio sindacale (articolo 2404, comma 2);

- e l’assenza, senza giustificato motivo, a un’assemblea oppure a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo (articolo 2505, comma 2).

Si tratta di due ipotesi nelle quali la decadenza opera ipso iure, per il solo fatto del verificarsi dell’assenza ingiustificata, con la conseguenza che l’assemblea dei soci, chiamata a deliberare in merito (ad esempio, per provvedere alla sostituzione del sindaco decaduto), effettua una mera presa d’atto, accertando (con efficacia ex tunc) l’intervenuta decadenza e non proclamandola seduta stante (con efficacia ex nunc).

Infatti, sia che l’assenza sia ingiustificata, sia che sia giustificata, la valutazione dei motivi di giustificazione non inficia la natura della deliberazione che interviene in ordine all’assenza del sindaco:

- se i motivi di giustificazione sono ritenuti non sufficienti, si accerta l’intervenuta decadenza;

- se, invece, si ritiene l’assenza giustificata, l’assemblea prende atto che la decadenza non è intervenuta.

Circa la valutazione delle giustificazioni addotte dal sindaco assente, i giudici napoletani ritengono che:

a) il sindaco che non partecipi a una riunione è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza (sicchè, in mancanza di tale giustificazione, la decadenza si intende senz’altro maturata);

b) in base a principi di correttezza e buona fede, è comunque possibile che il sindaco assente possa provvedere a giustificare la propria assenza anche successivamente all’adunanza dell’organo nella quale l’assenza si è verificata, ma limitatamente all’ipotesi che l’impedimento sia stato di tale portata da escludere la possibilità di comunicare in anticipo la ragione dell’impedimento stesso;

c) la giustificabilità dell’assenza va riconnessa all’evenienza che si abbia una situazione di impossibilità da parte del sindaco a presenziare, determinata da fatti di forza maggiore il cui superamento sia impossibile o implichi uno sforzo superiore a quello previsto da canoni di buona fede e correttezza.

Non è, pertanto, giustificata, in particolare, l’assenza dovuta a concomitanti impegni del sindaco presso altra società, al fine di partecipare all’adunanza di un organo di quest’ultima. «Non vi è dubbio che ogni professionista sia libero di assumere diversi incarichi, ma ciò non toglie che possa farlo a condizione che riesca a coordinarli tra loro, senza che le conseguenze di tali plurime attività ricadano sulle società o sugli altri soggetti che richiedano i suoi servizi».

In altri termini, è onere del sindaco «organizzare la propria attività in maniera tale da non arrecare pregiudizio o ritardo all’attività delle società per le quali svolgeva l’incarico di sindaco». Pertanto, ad esempio, egli dovrebbe dimostrare di aver fatto quanto nelle sue possibilità per ottenere lo spostamento delle concomitanti assemblee.

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