Imposte

Caro energia, credito d’imposta per le imprese

Prerequisito l’aumento dei costi di oltre il 30% nell’ultimo trimestre 2021

di Roberto Lenzi

In attesa di avere il quadro completo delle misure del governo per ridurre il costo delle bollette (si veda anche l’articolo a pagina 6) vediamo cosa prevede fin qui il Dl 4/2022 che introduce, per le imprese con consumi di energia pari ad almeno 1 GWh/anno, un credito di imposta non tassabile e cumulabile con altri incentivi.

Per maturare il diritto all’utilizzo del credito, le imprese devono registrare costi per kWh della componente energia elettrica, sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, superiori al 30% rispetto a quelli sostenuti nel medesimo periodo del 2019. Il credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Oltre ad avere consumi nel 2021 pari ad almeno 1 GWh/anno, le impese devono verificare se operano nei settori ammessi o se sono forti consumatori di energia già censiti. Se sono tra i settori previsti dall’Allegato 3 alle Linee guida CE sono ammesse a prescindere.

Se operano nei settori dell’Allegato 5 devono avere un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento non inferiore al 20%.

Se le attività non sono ricomprese negli allegati 3 e 5, sono comunque ammesse se ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).

Non sono ammesse le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente orientamenti sugli aiuti di Stato.

Alle imprese che soddisfano i requisiti di cui sopra, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Questo viene erogato sotto forma di credito di imposta. L’importo è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I fondi a disposizione ammontano a 540 milioni di euro. Le priorità di accesso devono ancora essere stabilite con apposito decreto.

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