Imposte

Extraprofitti, dal Tar niente sospensiva sull’acconto scaduto

Il Tar Lazio respinge diverse richieste relative al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette

Il Tar Lazio, con diverse pronunce cautelari emesse mercoledì, ha rigettato le domande promosse da Kuwait Petroleum Italia Spa, Erg, Acea ed Engie nell’ambito del ricorso sul versamento del contributo straordinario contro il caro bollette previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 21/2022 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. La scadenza per l’acconto del 40% era giovedì 30 giugno.

Si tratta del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario per l’anno 2022 finalizzato a contenere, per le imprese e i consumatori, gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico.

Il contributo è a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato questiti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Le pronuncie cautelari, dando atto dei molteplici profili di incostituzionalità sollevati nel ricorso, lasciano impregiudicate le valutazioni di merito e di rito e si limitano a riscontrare per il momento l’insussistenza del periculum in mora in quanto si tratta «del versamento del solo acconto che, pur nella sua indubbia rilevanza, sostanzia una misura economica in ipotesi rimediabile». Camera di consiglio prevista per il 19 luglio mentre il dibattito sulla misura va avanti.

Critiche e richiesta di modifiche, in sede di conversione del decreto legge , erano arrivate numerose. Tra i tanti, i rilievi di Assonime, la quale sottolinea che il saldo Iva tra le operazioni attive e passive, sia per ragioni legate al funzionamento del tributo che per le attività svolte dalle singole imprese. non è correttamente rappresentativo dell’extraprofitto derivante dall’aumento dei prezzi di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Il contributo straordinario chiesto alle imprese del settore potrebbe, addirittura, determinare un’erosione del loro patrimonio netto.

L’ incremento, per motivi tecnici e operativi il più delle volte non rappresenta il reale sopraprofitto che la legge vuole colpire. L’associazione a titolo esemplificativo fa riferimento anche alle imprese petrolifere che operano all’interno di un deposito fiscale e che acquistano il prodotto in sospensione d’imposta e lo rivendono con estrazione e immissione in consumo ad accisa assolta. In questo caso l’accisa, considerando che nella quasi totalità dei casi si trasferisce sul prezzo, determina un incremento del valore non dovuto a extraprofitto.

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