Imposte

Pensionati al Sud, sì alla flat tax al 7% con l’assegno italiano e tedesco

Se il pensionato estero percepisce anche un emolumento pensionistico in Italia, quest’ultimo è escluso dal perimetro della flat tax

di Antonio Longo

La pensione italiana in aggiunta a quella tedesca non osta all’accesso alla flat tax per chi si trasferisce al Sud. Si è espressa in questi termini l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 471/2022.

L’istante percepisce una pensione in Germania erogata dall’Ufficio europeo dei brevetti (Ueb) e intende trasferire la residenza fiscale in un Comune del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti. Oltre alla pensione tedesca, l’istante è titolare di una pensione di vecchiaia erogata dall’Inps. La richiesta di chiarimenti verte sulla possibilità di applicare la flat tax prevista per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 24-ter del Tuir.

Il regime fiscale speciale si applica alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni colpiti dal sisma del 2016, con popolazione non superiore a 20mila abitanti. Per l’accesso al regime non rileva la nazionalità, purché il soggetto sia stato residente fiscale all’estero negli ultimi 5 anni in un Paese con il quale l’Italia abbia una Convenzione contro le doppie imposizioni o un Tiea, ovvero che aderisca alla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa.

Al ricorrere di queste condizioni, i redditi di qualunque natura prodotti all’estero (non solo le pensioni quindi) possono essere assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 7%, applicabile per un periodo massimo di 10 anni. Condizione necessaria è che il soggetto percepisca «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Vi rientrano tutti gli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa (si veda la circolare 21/E/2020).

L’espressione «pensioni di ogni genere» - contenuta nell’articolo 49 – porta peraltro a concludere che siano comprese nell’ambito oggettivo anche tutte le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può anche prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le Entrate precisano anzitutto che anche la pensione erogata dall’Ueb rientri tra quelle che consento l’accesso al regime, posto che tale organizzazione intergovernativa rientra nella locuzione di «soggetto estero» di cui all’articolo 24-ter.

Inoltre, la normativa in esame non prevede come causa ostativa il fatto che il pensionato estero percepisca anche un emolumento pensionistico in Italia, fermo restando che questi ultimi redditi sono tassati secondo i criteri ordinari e, quindi, esclusi dal perimetro della flat tax al 7 per cento.

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