Controlli e liti

Accertamento, sottoscrittore fedele ai contenuti

Il contenuto delle delega del capo ufficio va rispettata dal sottoscrittore

di Laura Ambrosi

È nullo l’accertamento sottoscritto dal capo ufficio controlli autorizzato, però, alla firma di provvedimenti di valori superiori: i criteri di delega devono essere rispettati. Così l’ordinanza 32386/2022 della Cassazione.

All’esame dei giudici l’impugnazione di un accertamento con il quale si eccepiva il vizio di sottoscrizione per assenza di delega.

L’Agenzia produceva il provvedimento autorizzativo della firma dal quale, emergeva che il capo area aveva un potere fino a 100 mila euro, mentre il capo ufficio controlli da 100 mila euro a 250 mila euro.

Per il giudice di appello la firma del superiore gerarchico, in sostituzione del capo area, rendeva nullo l’atto di accertamento, facendo scattare il ricorso dell’Agenzia.  Per la Suprema corte è pacifico che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento rilasciata a un funzionario diverso da quello competente è delega di firma e non di funzioni, priva di rilevanza esterna.

Nell’organizzazione dell’Ufficio dunque l’attuazione di una delega di firma può avvenire anche con ordini di servizio, senza indicazione nominativa: è sufficiente la qualifica dell’impiegato delegato.

Solo in contesti diversi dall’accertamento opera il criterio della riferibilità all’organo amministrativo. Ne sono un esempio il diniego di condono, l’avviso di mora, la cartella di pagamento o l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi: provvedimenti per i quali la legge non prevede la sanzione di nullità per omessa sottoscrizione. Nella specie, la Ctr aveva rilevato l’esistenza della delega e anzi proprio rispetto al suo contenuto aveva annullato l’accertamento.

Per la Cassazione è irrilevante che al funzionario fosse attribuito un potere di firma per uno scaglione superiore, perché con la delega, l’Ufficio pone in via generale dei limiti in relazione ai diversi atti impositivi che devono essere rispettati ai fini della loro validità. È dunque nullo l’avviso di accertamento se il contenuto della delega di firma emessa dal capo ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore.

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