Diritto

Format Tv senza tutela se l’idea non è definita e strutturata

Sia pure a grandi linee vanno individuati ambientazione,personaggi e linea narrativa

di Gianluca De Cristofaro e Miriam Loro Piana

Per essere tutelato come opera dell’ingegno e protetto da ogni “copiatura”, il format televisivo non deve essere solo nuovo e originale ma avere anche una struttura programmatica dotata di «un grado minimo di elaborazione creativa». Deve cioé individuare, anche in modo sommario, l’ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione.

Con questa motivazione la Cassazione (ordinanza n.37353 del 29 novembre 2021) ha chiuso una disputa durata quasi vent’anni e respinto l’accusa secondo la quale il programma televisivo “Saranno famosi” (poi denominato “Amici di Maria De Filippi”) avrebbe ripreso in maniera pedissequa un precedente format ideato nel 1995 ed oggetto di due successive rielaborazioni - di cui l’ultima (quella che sarebbe stata plagiata), nel 2001. Per i ricorrenti (società di produzione e legale rappresentante), “Amici di Maria De Filippi” sarebbe stato caratterizzato da ambientazione, dinamiche e modalità di trasmissione analoghe a quelle del loro format.

La differenza tra reality e talent

Come chiarito dalla decisione della Corte d’Appello di Roma citata dalla Corte di Cassazione, i due format presentano differenze determinanti, tali da renderli due prodotti televisivi diversi: l’uno, un reality show e l’altro, un talent show.

Il format che sarebbe stato copiato era focalizzato sull’indagine dell’aspetto umano e relazionale tra i partecipanti al programma. “Amici di Maria De Filippi”, invece, si concentrava sulla narrazione della crescita e della competizione tra nuovi talenti, messi a confronto. Differenze strutturali che hanno prevalso su alcuni elementi similari, ritenuti relativi a «particolari non salienti perché secondari o già noti o che costituiscono semplici idee diversamente espresse» (ad esempio, la modalità di trasmissione in forma di striscia quotidiana del programma, che era già stata sperimentata dal 2000 per il “Grande fratello”). Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’infondatezza delle domande di risarcimento dei danni per plagio e concorrenza sleale.

I requisiti di tutela del format

La Corte ha, in ogni caso, confermato che il format che sarebbe stato copiato non aveva comunque la concretezza espressiva necessaria per essere tutelato come opera d’ingegno.

Un format non necessita di essere concretamente realizzato per essere tutelato. Tuttavia, la sua scrittura deve contenere una specificazione sufficientemente dettagliata degli elementi formali in cui si esprime l’idea di base, quali ad esempio gli elementi scenografici salienti e la caratterizzazione dei protagonisti.

Perché il format sia configurabile come opera dell’ingegno, quindi, il criterio della assoluta novità ed originalità è stato superato da quello della «creatività soggettiva», secondo cui affinché il format possa essere tutelato è necessario che sia stata delineata perlomeno «una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa», caratterizzata dall’individuazione iniziale di elementi quali «l’ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione».

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