Imposte

Senza imposta di registro i provvedimenti minori emessi da tutti i giudici

In base all’articolo 46 della legge 374/91, istitutiva dei giudici di pace, sono esenti gli atti che non eccedono i 1.033 euro; per Cassazione e Ctr la norma però ha un’applicazione estensiva

di Massimo Romeo

Stop all’imposta di registro su provvedimenti emessi da qualsiasi giudice (e non solo dal giudice di pace) relativamente a cause il cui valore non eccede 1.033 euro. Così si pronuncia la Ctr Lombardia con la sentenza n. 1145 del 24 marzo 2022.

Una contribuente impugnava un avviso di liquidazione emesso dalle Entrate e relativo all’imposta di registro su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per l’importo di mille euro. Fra i motivi di ricorso, la ricorrente eccepiva la non debenza dell’imposta in virtù del regime di esenzione previsto dall’articolo 46 della legge 374 del 1991, come sostituito dall’articolo 1 della legge 311/2004, il quale stabilisce che «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di 1.033 euro e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato». L’Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato in quanto l’esenzione invocata dall’imposta di registro prevede due presupposti tra loro cumulativi:

a) che la controversia abbia valore non eccedente la somma di 1.033 euro;

b) che la controversia sia stata originariamente incardinata dinnanzi al giudice di pace.

I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente.

I giudici “del riesame” decidono per la conferma della sentenza supportando la motivazione con quanto affermato dalla Cassazione: «In tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’articolo 46 della legge 374 del 21 novembre 1991 per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua ratio, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto (Cassazione sentenza 16978/14 e ordinanza 31278/18).

A parere di chi scrive la questione sarebbe tutt’altro che pacifica. Dovrebbe considerarsi che l’inserimento dell’articolo 46 nel testo della legge istitutiva del giudice di pace porterebbe a ritenere che il regime di esenzione trovi applicazione, se causa di valore inferiore a 1.033 euro esclusivamente per il grado di giudizio di fronte al giudice di pace. Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che le norme agevolative, in quanto norme speciali e derogatorie delle norme generali, sono di stretta interpretazione. In tal senso, qualora il legislatore avesse voluto estendere tale regime agevolato relativamente a provvedimenti emessi da giudici diversi dal giudice di pace lo avrebbe dovuto dire.

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