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Pir, con i nuovi plafond cambiano soglie e limiti di investimento

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Dal 1° gennaio 2022

  • Cosa scade Nuovi limiti di plafond annuo e di plafond complessivo

  • Per chi Persone fisiche residenti in Italia, per investimenti fuori dall’esercizio d’impresa commerciale

  • Come adempiere Sottoscrizione rapporti di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli, etc

1In sintesi

Nuovi limiti di plafond annuo e di plafond complessivo per i Pir dal 1° gennaio 2022.

La legge di Bilancio 2022, con il supporto della circolare 10/E del 4 maggio scorso, ha, infatti, apportato alcune modifiche sulla disciplina dei Pir. Le più significative, l’innalzamento della soglia limite di investimento in quelli ordinari e l’esclusione di specifici vincoli per quelli alternativi.

Ma andiamo con ordine. Il regime fiscale agevolativo per gli investimenti derivanti dai Pir è stato introdotto con la legge di Bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 100-114). Si tratta dei piani individuali di risparmio a lungo termine, la cui disciplina prevede l’esenzione dei redditi di capitale e diversi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che lo compongono.

Tale agevolazione si verifica solo al verificarsi di determinate condizioni: detenzione degli investimenti per un periodo minimo (minimum holding period), limiti quantitativi di investimento (plafond annuo e complessivo), natura e tipologia delle attività oggetto di investimento, vincoli di composizione, limiti e soglie massime di concentrazione e liquidità.

Più in particolare, i Pir possono riguardare rapporti di custodia o di amministrazione, di gestione di un portafoglio, oppure di un contratto assicurativo, gestiti per il tramite di un intermediario abilitato o da imprese di assicurazione.

L’agevolazione, sul piano soggettivo, riguarda principalmente le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che detengono i Pir al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

Il regime agevolativo, con differenti peculiarità, riguarda anche taluni enti previdenziali, come enti e casse di previdenza obbligatoria, nonché fondi pensione (disciplinati dal Dlgs 252/2005).

La citata legge di Bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche sulla disciplina dei Pir che riguardano, in particolare, l’innalzamento della soglia limite di investimento nei Pir ordinari (articolo 1, comma 26, legge 234/2021), l’esclusione di specifici vincoli per i Pir alternativi (articolo 1, comma 27, legge 234/2021), la modifica della disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzati nei Pir alternativi, rimodulandone ammontare e termine di utilizzabilità (articolo 1, comma 912, legge 234/2021).

L’agenzia delle Entrate, facendo seguito ai chiarimenti esposti nelle circolari 3/E del 26 febbraio 2018 e 19/E del 29 dicembre 2021, ha da ultimo pubblicato la circolare 10/E del 4 maggio scorso, analizzando le principali novità introdotte con la legge di Bilancio 2022.

2I soggetti interessati

Il Pir può essere definito come una sorta di contenitore degli investimenti fiscalmente agevolati, costituito sulla base di un rapporto stabile e duraturo tra diversi soggetti: l’investitore, l’intermediario, e l’impresa cui è destinato l’investimento.

È evidente, ad un’attenta analisi delle norme, che l’obiettivo del Legislatore sia stato quello di incentivare le opportunità di rendimento del mercato finanziario nazionale italiano, specialmente per le imprese di minore dimensione non inserite nei mercati finanziari regolamentati.

Il Pir può essere costituito solo da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, per gli investimenti effettuati al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale.

Il trasferimento della residenza all’estero, comportando il venir meno di un requisito di legge, determina la chiusura del Pir e l’applicazione del regime fiscale ordinario previsto per i non residenti.

L’investimento fruisce del beneficio fiscale se non include partecipazioni qualificate, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c) del Tuir.

Per determinare la natura qualificata o non qualificata della partecipazione, nell’ambito della normativa sui Pir, si deve tenere conto anche delle percentuali possedute dai familiari della persona fisica (di cui all’articolo 5, comma 5, del Tuir, vale a dire coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo).Il rapporto di custodia o amministrazione del capitale, di gestione del portafoglio, i contratti di assicurazione o di capitalizzazione, possono essere instaurati avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione anch’esse residenti, ovvero non residenti ma operanti nel territorio dello Stato per il tramite di stabile organizzazione.

Inoltre, in ciascun anno di durata del Pir, per almeno due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati al Piano sono investiti per non meno del 70% del valore complessivo in strumenti finanziari (strumenti qualificati), anche non negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia, o in Stati membri con S.O. nel territorio dello Stato.

Peraltro, la predetta quota del 70% deve essere investita, per almeno il 30% (quindi, il 21% del valore complessivo) in strumenti finanziai di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Fitse Mib della Borsa italiana, o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (c.d. vincolo di composizione).

L’investimento in Pir avviene tramite sottoscrizione di rapporti di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli, esercitando l’opzione del risparmio amministrato. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione “Pir conforme”.

3I limiti di investimento

Perché possa essere riconosciuta l’agevolazione fiscale, è necessario che siano rispettati i limiti quantitativi di investimento, vale a dire un plafond annuo e un plafond complessivo del Piano.

L’articolo 1, comma 26, della legge di Bilancio 2022 ha elevato da 30mila a 40mila euro il limite di investimento annuale nei Pir ordinari (c.d. Pir 3.0), e da 150mila a 200mila euro il limite del plafond complessivo.

Sul punto, la circolare 10/E chiarisce che i nuovi limiti si applicano agli investimenti effettuati a decorrere alla data di entrata in vigore della legge 234/2021, ossia dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

Pertanto, anche per i piani istituiti negli anni precedenti, si applica a partire dal 2022 il limite d’investimento di 40mila euro e il plafond complessivo di 200mila euro.

Esempio
Pir ordinario sottoscritto nel 2017.
Ogni anno, dal 2017 fino al 2021, il contribuente ha potuto investire nel limite annuale pro tempore vigente di 30.000 euro (complessivamente, 150.000 euro al 31.12.2021).
Dal 2022 il contribuente può investire fino a 40.000 euro. Il Pir si arresterà però nel 2023, anno in cui si potranno investire i restanti 10.000 euro, a causa del raggiungimento del limite complessivo del Pir di 200.000 euro (al 31.12.2022, il plafond complessivo è infatti di 190.000 euro).

Inoltre, perché l’investimento sia "Pir conforme” e possa dunque beneficiare dell’esenzione, è necessario che gli strumenti finanziari siano mantenuti per almeno cinque anni (minimum holding period).Pertanto, in caso di cessione prima del compimento di tale termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli realizzati in precedenza, sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione delle sanzioni (meccanismo di “recapture”).

Il decesso del titolare determina la chiusura del Piano.

Tuttavia, non essendo più possibile verificare il rispetto del requisito temporale, non si procede a recapture e gli eredi non sono soggetti a tassazione sui redditi maturati fino alla data di apertura della successione.

4I Pir alternativi

La disciplina dei Pir alternativi è prevista dall’articolo 13-bis, del Dl 124/2019, il cui comma 2-bis è stato inserito dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio).

L’agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti su questa tipologia di investimenti con la circolare 19/E/2021.

La differenza rispetto ai Pir ordinari riguarda principalmente la composizione degli “investimenti qualificati”, cui si aggiungono anche prestiti erogati alle imprese e crediti acquisiti dalle imprese medesime.Inoltre, mentre per i Pir ordinari il limite di investimento annuale è 40mila euro e quello complessivo 200mila euro, per i Pir alternativi il limite annuale è 300mila euro e quello complessivo 500mila euro.

Come specificato nella circolare 10/E, dal 2022, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio all’articolo 13-bis, comma 4, del Dl 124/2019, ogni persona fisica può detenere: un “solo” Pir ordinario (Pir 1.0, 2.0 o 3.0) e contemporaneamente uno o più Pir alternativi, essendo stato eliminato il divieto di detenere più di un Pir Alternativo.Altra importante novità contenuta nella legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 912, legge 234/2021) riguarda l’estensione del credito d’imposta per minusvalenze realizzate nei Pir alternativi agli investimenti effettuati nel 2022, con una rimodulazione dell’ammontare e dei termini di utilizzabilità del credito.

Per i Pir alternativi costituiti dall’1 gennaio 2021 è stato previsto un credito d’imposta pari a minusvalenze, perdite e differenziali negativi, realizzati sugli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, a condizione che gli investimenti stessi siano stati detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite in tali strumenti finanziari.

L’articolo 1, comma 912, della legge di Bilancio 2022 ha esteso il credito d’imposta anche agli investimenti effettuati nel 2022, ma nei limiti del 10% (in luogo del precedente 20%) degli investimenti qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza, da ripartire in quindici quote annuali.

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