Controlli e liti

Superbonus, i controlli antifrode sono limitati al profilo operativo del cedente

La responsabilità delle banche nelle operazioni di acquisto dei crediti edilizi dopo il decreto 157/2021

di Davide De Girolamo

Nell’ultimo paragrafo della circolare delle Entrate 16/E del 29 novembre – già commentata sul Sole 24 Ore – l’agenzia delle Entrate fornisce alcuni preliminari chiarimenti anche in ordine alle possibili interrelazioni tra il nuovo obbligo di «non procedere all’acquisizione dei crediti» (edilizi) nelle ipotesi di “operazioni sospette” – introdotto dal decreto antifrodi (Dl 157/2021) per banche, poste, assicurazioni e gli altri soggetti indicati all’articolo 3 del Dlgs 231/2007 –– e la ordinaria responsabilità del cessionario di questi crediti di cui all’articolo 121, commi 5 e 6, del Dl 34/2020.

L’Agenzia specifica, in particolare, che se questi soggetti procedono all’acquisto del credito benché ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, tale condotta è valutata «anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento». E chiarisce ulteriormente, richiamando la relazione illustrativa al testo del decreto, che, ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette oggetto dell’obbligo di comunicazione all’Uif, è necessario tener conto dei rischi connessi con:

i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;

ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;

iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti” (si veda la comunicazione Uif – Covid 19 dell’11 febbraio 2021). Nessuna ulteriore specificazione viene fornita al riguardo.

Responsabilità più ampie

L’interpretazione dell’Agenzia sembra postulare un potenziale ampliamento della responsabilità dei cessionari “qualificati” individuati dalla nuova norma: ampliamento che la stessa Agenzia ha inteso ricollegare alla violazione del richiamato “divieto di acquisto”. Tale possibilità, ad avviso di chi scrive, va decisamente respinta in via interpretativa.

Il concorso nell’illecito

I rigorosi presupposti giuridici che presiedono alla configurazione di una ipotesi di concorso nell’illecito – secondo le condizioni disposte dall’articolo 9 del Dlgs 472/1997 (richiamato dall’articolo 121 del decreto Rilancio, su cui la nuova norma non è in alcun modo intervenuta) – consentono di continuare ad assumere che il nuovo obbligo di verifica previsto dall’agenzia delle Entrate si debba comunque arrestare al profilo soggettivo e oggettivo dell’operatività del cedente e a indici di anomalia più macroscopici, senza poter tracimare anche in un controllo dei contenuti dell’operazione sottostante, che si tradurrebbe in una indebita riattribuzione dei compiti ordinariamente riservati ai soli organi pubblici deputati alle relative verifiche.

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