Controlli e liti

Bisogna rendere operativa la sanatoria

La pronuncia della Ctr della Valle d’Aosta rendere ancora più urgente l’emanazione degli atti necessari a una sanatoria

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’ulteriore pronuncia di una commissione tributaria, questa volta una Ctr, che smentisce l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate sulla spettanza del credito di imposta ricerca e sviluppo su cui si fonda buona parte dei recuperi di questi anni, rende ancora più urgente l’emanazione degli atti necessari affinché la sanatoria possa essere operativa.
È evidente che permanendo questa stasi, da una lato, chi ha ricevuto un atto di recupero prudenzialmente sta proseguendo il contenzioso (con tutti i conseguenti costi) e, dall’altro, gli uffici pretendono le somme in pendenza di giudizio con il rischio che, una volta corrisposte non possano più compensarsi in tutto o in parte ai fini della sanatoria.

La sanatoria

Il Dl 146/2021 ha consentito il versamento, senza interessi e sanzioni, dei crediti ricerca e sviluppo utilizzati in compensazione maturati nei periodi dal 2015 al 2019.

La sanatoria riguarda le spese realmente sostenute, anche se non qualificabili come ricerca e sviluppo, gli errori commessi nella quantificazione o nell’individuazione delle spese, eccetera. Sono esclusi i crediti conseguenti a condotte fraudolente, a simulazioni, a utilizzo di documenti falsi o relativi ad operazioni inesistenti.

Il contribuente può beneficiare della sanatoria anche ove abbia ricevuto un atto impositivo per il recupero del credito, a condizione che non sia divenuto definitivo al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della norma).

Chi intende avvalersi della procedura deve inviare apposita richiesta all'Agenzia entro il 30 settembre 2022

Il credito deve essere riversato, senza possibilità di compensazione, entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024).

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. La rateazione è esclusa, invece, per chi ha già ricevuto l’atto impositivo.

I pagamenti già eseguiti. Tutti gli atti di recupero contestano la compensazione di crediti inesistenti, per i quali è prevista la riscossione straordinaria in pendenza di giudizio. Così, è dovuto il 100% della pretesa, oltre interessi e sanzioni, anche avendo presentato il ricorso.

Per evitare tale versamento, l’interessato può richiedere la sospensiva al giudice tributario, il quale può concederla o negarla a seconda della sussistenza dei requisiti previsti. Se per qualsivoglia ragione il contribuente non ottiene la sospensiva o non la richiede (perché non in possesso dei previsti requisiti) procede al pagamento rateale o totale.

A questo punto, non è noto se sia possibile scomputare le somme già versate e, in caso positivo, se solo quelle a titolo di credito di imposta, ovvero anche per interessi e sanzioni. La norma infatti, diversamente da altre sanatorie precedenti, non disciplina la gestione di questi versamenti.

L’esempio

Si pensi a una contestazione di credito inesistente di 2.000 per imposta, 2.000 di sanzioni e 40 di interessi, con rateazione già eseguita di 400 di imposta, 400 di sanzioni e 5 di interessi.Se si possono scomputare integralmente le somme versate, la definizione si perfezionerebbe con un pagamento di 1195 (ossia 2.000 credito di imposta dovuto – 400 già versati a titolo di imposta – 400 a titolo di sanzioni – 5 a titolo di interessi).

Se invece si potrà scomputare solo il credito d’imposta, la definizione si perfezionerebbe con il pagamento di 1.600 (ossia 2.000 – 400).

È evidente che si tratta di valutazioni rilevanti che dipendono, in assenza di indicazioni normative, dall’interpretazione dell’Agenzia: nell’attesa, sarebbe quanto meno auspicabile che gli uffici si astengano dalle iscrizioni a ruolo di quanto contestato.

Si rischia infatti che il contribuente, costretto a versare le somme in pendenza di giudizio, ove non possa scomputarle prosegua nel contenzioso che, ad oggi, vede spesso soccombente gli uffici, con un probabile insuccesso della sanatoria.

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