Imposte

Iva, nota di variazione senza insinuazione al passivo

Fattura da emettere entro la presentazione della dichiarazione

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

In caso di procedura concorsuale, la nota di variazione dell’Iva non è più subordinata alla preventiva insinuazione del credito al passivo ma deve essere emessa entro determinati limiti temporali. La circolare 20/E/2021 punta a far luce sugli aspetti poco chiari della riforma dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 operata dal decreto Sostegni bis (Dl 73/2021).

L’elemento principale della modifica normativa risiede nell’aver anticipato il momento a partire dal quale la nota di variazione può essere emessa nel caso di debitore sottoposto a procedure concorsuali. Adeguandosi a quanto disposto dalla giurisprudenza unionale, il legislatore ha disposto che in tali casi non occorre più attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale, in quanto già a decorrere dalla data di apertura della stessa (che, ad esempio, nel caso di fallimento coincide con la sentenza dichiarativa) il creditore ha la facoltà di emettere la nota e, di conseguenza, di rettificare in diminuzione l’Iva non riscossa.

In commento alla modifica normativa, le Entrate chiariscono alcune criticità di natura interpretativa derivanti da precedenti orientamenti di prassi e di giurisprudenza sedimentati sul vecchio testo normativo che risultavano ormai inconciliabili con il nuovo articolo 26.

Innanzitutto, superando da ultimo le risposte a interpello 33/2020 e 192/2020 e in ossequio a quanto espresso dalla Corte di giustizia (sentenza C-146/19), si ritiene non più necessaria la partecipazione del creditore al passivo per operare la variazione in diminuzione per mancato pagamento.

Un secondo chiarimento importante riguarda il range temporale entro cui la nota di variazione può essere emessa. Anche qui i dubbi derivavano dall’esistenza di orientamenti contrastanti in seno alla stessa Agenzia (si consideri al riguardo da un lato la risposta ad interpello 107/2021 e dall’altro la risposta 199/2021). Con la circolare 20/E, la posizione ufficiale sul dies ad quem entro cui emettere la nota di variazione diventa quella del termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione, mentre il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione corrisponde, al più tardi, con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota. Esemplificando: nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento del 30 dicembre 2021, il creditore può emettere la nota entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2021 (ovvero entro il 30 aprile 22). Se la nota viene emessa tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, la detrazione può essere effettuata nell’ambito della dichiarazione Iva trimestrale o direttamente con la dichiarazione annuale relativa al 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Riguardo il dies a quo, invece, la circolare 20/E conferma quanto previsto già dalla norma, ovvero che coincide con la data in cui il debitore è assoggettato alla procedura (vanificando i tentativi effettuati dall’Assonime, con la circolare 17, di posticipare il termine alla chiusura su scelta del creditore).

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