Adempimenti

Irap 2018, deduzione stagionali in cerca di conferme

di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Maxi sconto in Irap 2018 per i lavoratori stagionali alle prese con le deduzioni del costo residuo per il personale. La modulistica di quest’anno recepisce la previsione della legge di Bilancio 2018 circa la piena deducibilità, limitatamente all’anno 2018, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta.

La novità è fruibile da quest’anno solamente dai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare che anticipano l’accesso alla deduzione piena, mentre per i soggetti solari nulla cambia nel modello ai fini delle assunzioni di lavoratori stagionali rispetto a Irap 2017, potendo accedere alla deduzione nella misura del 70% e dovendo quindi aspettare il modello Irap 2019 per fruirne al 100 per cento.

Cerchiamo di far chiarezza. Il comma 73 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 aveva previsto per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 (ossia società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche e altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, persone fisiche e società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni, alcuni soggetti del settore agricolo) la deduzione del costo residuo per il personale dipendente
(pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per lo stesso) nella misura del 70%, con riguardo alle assunzioni di lavoratori impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco di due anni dalla data di cessazione del primo contratto.

La disposizione normativa, che ha di fatto introdotto la deduzione per gli stagionali a regime, ha visto la sua prima attuazione nella modulistica precedente. Per quest’anno si conferma quanto previsto, salvo una piccola deroga per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare che potrebbero beneficiare di una maggiore deduzione.
Questo in quanto il comma 116 dell’articolo 1 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito che per l’anno 2018, i soggetti citati possono fruire della piena deducibilità del costo per i lavoratori stagionali, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies del decreto 446.

Ciò è confermato anche dalle istruzioni dell’Irap 2018 le quali prevedono che, nella colonna 2 del rigo IS7, vada indicata la quota della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, o di cui al citato articolo 1, comma 116 della legge n. 205 del 2017, fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella colonna 3 del medesimo rigo.

Il testo del comma 116 aveva destato molte perplessità perché il riferimento all’anno 2018, inteso come anno solare, costringerebbe i contribuenti all’applicazione di due misure percentuali diverse della stessa deduzione nel corso del 2018 e quindi a calcoli certamente non semplici.

Tutto ciò ha indotto l’Agenzia a pronunciarsi sul punto durante Telefisco, con la precisazione che, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la previsione della piena deducibilità ai fini Irap del costo del lavoro stagionale esplica effetti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018.

Tale interpretazione, tuttavia, entra in contrasto con le istruzioni del modello Irap 2018 che invece, come detto, prevedendo l’indicazione della quota della deduzione con la nuova misura integrale, sembrano preferire la forma data dal legislatore al dato testuale alla sostanza. In conclusione, dovendosi considerare la risposta a Telefisco solo una pronuncia ufficiosa, conviene attendere quella ufficiale e, per il momento, attenersi alla legge e alle istruzioni.

Il modello Irap 2018

Le istruzioni alla compilazione del modello Irap 2018

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