Controlli e liti

Liti fiscali, la mancata costituzione in primo grado non pregiudica il deposito di prove in appello

La sentenza 3775/3/2022 della Ctr Lazio: alla mancata costituzione non può seguire una sorta di dichiarazione di contumacia per impedire la possibilità di partecipare al giudizio di secondo grado

di Ivan Cimmarusti

La mancata costituzione in primo grado dell’agenzia delle Entrate-Riscossione non pregiudica la possibilità di depositare in secondo grado nuove prove, come la notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento.

A queste conclusioni è giunta la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza 3775/3/2022 (presidente Block e relatore Lepore).

In particolare, l’agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto impugnazione contro la sentenza della Ctp di Roma che aveva accolto le istanze di una contribuente contro una cartella di pagamento. Secondo la Ctp, infatti, l’Agenzia – che non era costituita nel giudizio di primo grado – non aveva notificato gli atti prodomici alla cartella di pagamento.

La Ctr ha ribaltato la decisione. I giudici hanno accolto l’appello della Riscossione, spiegando che nel secondo grado «l’appellante ha fornito idonea prova che al contribuente, prima della notifica della impugnata cartella di pagamento, erano stati notificati gli atti ad essa prodomici. A tal fine – continuano i giudici – l’Agenzia si è avvalsa del disposto dell’articolo 58, comma secondo, del Dlgs 546/1992». La norma, come detto più volte dalla Corte di cassazione (tra le tante, le pronunce 3615/2019 e 29087/2018 di Cassazione), prevede che nel contenzioso tributario è possibile produrre documenti nuovi in appello, con la conseguenza che «fermo divieto di produzione in grado di appello di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di appello pur se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ».

I giudici della Ctr hanno ricordato, inoltre, che anche la Corte costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale dell’articolo 58 con la sentenza 199/2017.

Infine, hanno specificato che «deve aggiungersi che la produzione di nuovi documenti in appello non è preclusa alla parte non costituitasi nel giudizio di primo grado: infatti alla mancata costituzione non può seguire una sorta di dichiarazione di contumacia, così da impedire la possibilità di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado onde far valere le proprie ragioni ed esercitare le proprie difese (in tal senso Cass. 21059/2007 e 12088/2011)».

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