L'esperto rispondeProfessione

L’avvocato frontaliero paga le imposte in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente

di Michela Magnani

La domanda

Un avvocato residente in Italia, nella fascia di frontiera, in costanza di esercizio dell’attività professionale in Italia e di iscrizione all’albo viene assunto come dipendente da una società residente in svizzera. È legittimo che il reddito di lavoro dipendente sia tassato esclusivamente in Svizzera?

L’articolo 1 dell’accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974, che regolamenta il regime impositivo applicabile ai redditi derivanti dalla attività di lavoro dipendente svolta dai frontalieri svizzeri prevedono che «i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta» (articolo 1) e quindi, in linea di principio, un frontaliere residente in Italia che, giornalmente, si reca in Svizzera per svolgere la propria attività lavorativa, sui redditi di lavoro dipendente svolto in Svizzera pagherà le imposte solo in Svizzera. Tuttavia, la qualificazione di «frontaliero» svizzero delineata a livello convenzionale (nel senso che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera da un soggetto residente in Italia viene tassato solo in Svizzera), viene riconosciuta solo ai lavoratori frontalieri residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente. Quindi, se il lettore è residente in un comune frontaliere che si trova nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese e giornalmente si reca in uno di tali comuni per svolgere l’attività di lavoro dipendente lo stesso, sul reddito di lavoro dipendente percepito, potrà pagare le imposte solo in Svizzera.

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