Controlli e liti

Adesione, la mancata comparizione non pregiudica la sospensione dei termini per il ricorso

Ordinanza 39185 della Cassazione: il comportamento non è equiparabile alla rinuncia né fa venir meno gli effetti

di Andrea Taglioni

La mancata comparizione alla data fissata per l’accertamento con adesione non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per impugnare l’avviso di accertamento. A ribadirlo è la Cassazione con l’ordinanza 39185/2021 del 9 dicembre.

L’ordinanza risolve positivamente la questione relativa alla possibilità di estendere l’effetto sospensivo del termine per l’impugnazione conseguente alla presentazione di un’istanza di adesione a prescindere dalle motivazioni per le quali è stata inoltrata.

Nel caso esaminato era accaduto che la Commissione tributaria regionale confermasse la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto. E questo in considerazione del fatto che l’effetto sospensivo doveva ritenersi precluso poiché a seguito dell’istanza non vi era stata nessuna proposta concreta di definizione dell’accertamento, ma le richieste avanzate erano sostanzialmente finalizzate all’annullamento dell’atto.

Con il ricorso in Cassazione la società evidenziava come dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione consegua l’effetto automatico e predeterminato di sospensione per 90 giorni dei termini per impugnare l’atto di accertamento notificato dall’ufficio.

Occorre premettere che l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 218/1997 prevede la sospensione per 90 giorni del termine per la formale impugnazione dell’accertamento a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

I giudici di legittimità, richiamando i precedenti giurisprudenziali, hanno rammentato che in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione - sia essa giustificata o meno - non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Ciò in quanto tale comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno ab origine gli effetti.

Tale questione, tra l’altro, era stata già oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (ordinanza 140/2011) la quale aveva avuto modo di sottolineare come l’effetto sospensivo del termine di impugnazione è automatico e che solo la proposizione del ricorso contro l’atto di accertamento oppure la formale e irrevocabile rinuncia all’istanza possa far cessare la sospensione del termine per l’impugnazione.

In conclusione, il contribuente anche se non si sia effettivamente attivato per divenire a un accordo ha completamente a disposizione il periodo di sospensione e il ricorso potrà dichiararsi tardivo solo se la sua proposizione interverrà oltre i 150 giorni (90 + 60) dalla notifica dell’atto impositivo.

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