Diritto

Albo gestori crisi d’impresa, oltre alla formazione serve il tirocinio di sei mesi

Il ministero della Giustizia chiarisce la necessità del requisito per tutti coloro che vogliono iscriversi

di Bianca Lucia Mazzei

Per accedere all’Albo nazionale dei gestori delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa la formazione va accompagnata da un tirocinio di sei mesi. Lo ha ribadito il ministero della Giustizia con la circolare dello scorso 19 gennaio (si veda l’articolo «Albo dei curatori, l'esperienza va provata tra il 2015 e il 2019»). Il ministero ha riconosciuto la validità dei vecchi corsi basati sulle linee guida della Scuola superiore della magistratura del novembre del 2019 ma non di quelli effettuati per iscriversi nel registro per gli organi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Occ) che era stata richiesta dai professionisti. Così come è stata esclusa anche la formazione per diventare esperti nelle procedure di composizione negoziata.

In alternativa a formazione e tirocinio, nel primo popolamento, l’accesso all’Albo è consentito anche a chi ha ricevuto due incarichi come curatore, commissario o liquidatore giudiziale nel quadriennio che va dal 17 marzo 2015 al 16 marzo 2019, così come anticipato dal Sole 24 Ore del 16 gennaio scorso (si veda l’articolo «Albo gestori crisi di impresa, due chance per l'iscrizione»).

Ad oggi, è impossibile stimare quanti posseggono i requisiti per l’iscrizione e se al momento della partenza del nuovo sistema e cioé dal 1° aprile, l’Albo sarà sufficientemente popolato per far fronte alle esigenze dei tribunali.

L’Albo nazionale

L’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa prevede che le nomine nelle procedure previste dal Codice (curatori, commissari giudiziali e liquidatori) siano effettuate attingendo dal nuovo Albo nazionale e non più dagli elenchi territoriali tenuti dai tribunali. Il nuovo sistema scatterà il 1° aprile. Dal 5 gennaio è possibile presentare le domande. L’accesso riguarda gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili e i consulenti del lavoro (anche in forma societaria o associata). Possono, inoltre, iscriversi esperti aziendali che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale.

Formazione e tirocinio

Per i professionisti l’ingresso nell’Albo è subordinato allo svolgimento di un corso di formazione di 40 ore (200 ore per gli esperti aziendali). È richiesto inoltre un tirocinio di sei mesi.

Dubbi e questioni interpretative sono sorti su entrambi i fronti e la circolare del 19 gennaio è intervenuta per risolverli. In tema di formazione, il nodo principale riguardava il fatto che, in base al Codice, il programma dei corsi si deve basare su linee guida messe a punto dalla Scuola superiore della magistratura: queste linee guida sono state varate a novembre 2019 e non più aggiornate nonostante il Codice abbia subito diverse modifiche (in particolar modo dal decreto legge 83/2022 che ha recepito la direttiva Insovency) prima dell’entrata in vigore scattata il 15 luglio scorso. Andava quindi chiarita la validità della formazione effettuata prima e dopo il 15 luglio. In attesa dell’aggiornamento delle linee guida, i professionisti chiedevano inoltre il riconoscimento di altri corsi in tema di crisi d’impresa e, in particolar modo, di quelli svolti per far parte degli Occ.

La circolare, dopo aver ricordato che i corsi debbono essere stati erogati da università o in convenzione con università, riconosce la validità di quelli conformi alle linee guida del novembre 2029 e frequentati fino a luglio 2022, senza necessità che chi li ha frequentati dimostri di essersi aggiornato rispetto alle modifiche apportate dal Dl 83/2022 (chi lo ha fatto può comunque documentarlo come requisito «ulteriore e facoltativo» di qualificazione professionale). I corsi svolti successivi a luglio 2022 sono invece validi se, oltre ad essere conformi alle linee guida del 2019, hanno tenuto anche conto delle novità introdotte nel Codice dal decreto legge 83.

Niente da fare invece per i corsi per Occ e per quelli esperti nella composizione negoziata la cui validità non è stata riconosciuta a causa della «sostanziale diversità dei profili professionali» e «dalle differenti normative di riferimento».

Altro punto molto contestato dai professionisti era quello sul tirocinio. La circolare ribadisce però la necessità per tutti coloro che vogliono iscriversi all’Albo, inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, di aver effettuato un tirocinio di sei mesi per acquisire «competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni».

Gli incarichi

Per quanto riguarda il secondo canale di iscrizione all’Albo e possibile sono nella fase di primo popolamento, ossia la nomina del professionista come curatore, commissario o liquidatore giudiziale, in almeno due procedure «negli ultimi quattro anni». La circolare chiarisce che il quadriennio di riferimento va dal 17 marzo 2015 al 16 marzo 2019. Sull’individuazione di questo periodo erano sorti dubbi ma l’articolo 356 del Codice fa esplicito riferimento agli ultimi quatto anni a partire «dall’entrata in vigore del presente articolo» che era scattata il 16 marzo 2019, in anticipo rispetto alla gran parte delle altre norme del Codice della crisi.

In tale arco temporale deve essere intervenuto il provvedimento di “nomina”: non conta quindi il fatto che si era titolari di un incarico ricevuto prima del 17 marzo 2015 e continuato nel quadriennio. Ed è anche irrilevante la data della comunicazione o notificazione della nomina: resta quindi escluso chi è stato nominato prima del 17 marzo 2015 anche se la comunicazione è avvenuta dopo tale data. Al contrario può iscriversi chi ha ricevuto la nomina prima del 16 marzo 2019 anche se la comunicazione è stata successiva.

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