Diritto

Convocazione assemblee, il calcolo dei 5 giorni per l’avviso

Le indicazioni della Cassazione sul conteggio

di Angelo Busani

Se un avviso di convocazione di un'assemblea deve essere ricevuto, da coloro che hanno diritto a parteciparvi, «almeno cinque giorni prima» della data in cui è programmato lo svolgimento dell'assemblea, il giorno in cui l'assemblea si tiene (ad esempio, il sabato) non si deve considerare, occorre contare cinque giorni all'indietro a partire dal venerdi e quindi l'assemblea si raduna legittimamente al sabato se l'avviso di convocazione perviene al destinatario il lunedi precedente.

È questa la decisione adottata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 18635 del 30 giugno 2021 (in tema di convocazione dell'assemblea di condominio, il cui avviso deve essere comunicato appunto «almeno cinque giorni prima»: articolo 66, disposizioni di attuazione del Codice civile): in altre parole, un'assemblea legittimamente si tiene il 3 aprile se l'avviso di convocazione, che debba pervenire agli aventi diritto «almeno cinque giorni prima», giunga a essi il 29 marzo.

Una prescrizione simile si trova anche, ad esempio, nell'articolo 2366, del Codice civile: l'avviso di convocazione dell'assemblea di Spa deve essere pubblicato «almeno quindici giorni prima» oppure comunicato ai soci «almeno otto giorni prima»; anche la raccomandata con la quale si convocano i soci di Srl deve essere spedita «almeno otto giorni prima» (articolo 2479-bis del Codice civile).

Si tratta di calcolare un termine “a ritroso” quando la legge o lo statuto fanno riferimento, per il computo del termine, non al giorno dal quale il termine decorre in avanti (cosiddetto dies a quo), ma al giorno verso il quale il termine decorre all'indietro (cosiddetto dies ad quem): in tal caso, per effettuare questo calcolo, il giorno a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro non deve essere considerato, mentre va considerato il giorno finale.

Se anche quest'ultimo non dovesse essere tenuto in conto, si avrebbe un computo del termine con il sistema dei “giorni liberi”, nel quale appunto non si devono considerare né il giorno iniziale né il giorno finale: ma il sistema dei giorni liberi è una regola eccezionale, applicabile solo nel caso in cui la legge o lo statuto lo prevedano espressamente (Cassazione 995/1969).

In mancanza di questa previsione di esplicita adozione del sistema dei giorni liberi, si deve invece applicare il regime di calcolo “ordinario” (esplicitato nell'articolo 2963 del Codice civile in tema di termini di prescrizione e nell'articolo 155 del Codice di procedura civile, in tema di computo dei termini processuali, da cui è dato dunque ricavare come si configura, nel nostro ordinamento, il principio generale in tema di computo dei termini), il quale, come già osservato, prevede di non tenere in conto il giorno iniziale (quello nel quale l'assemblea si svolge) e di tenere in conto invece il giorno finale (quello in cui l'avviso di convocazione deve giungere a destinazione), e ciò sia che il calcolo del termine debba esser fatto “in avanti”, sia che detto calcolo debba esser fatto “all'indietro”.

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