Imposte

Superbonus, sconto da applicare su tutte le fatture

La parte di corrispettivo non coperta andrà pagata attraverso bonifico parlante

di Giorgio Gavelli

L’opzione per lo sconto in fattura, qualora concordata con il fornitore del bene o con l’esecutore dell’opera agevolabile con i bonus, deve essere applicata su ciascuna fattura emessa tra le parti e (nei casi diversi dal superbonus, ovvero anche in questa ipotesi ma in presenza di sconto parziale) la restante quota di corrispettivo non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando il bonifico parlante.

Il calcolo

Il calcolo dei 10mila euro indicato all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del Dl Rilancio (n. 34/2020) – importo sino a concorrenza del quale i bonus diversi dal 110% e da quello sulle facciate possono essere trasferiti a terzi fruendo dell’esonero da asseverazione e visto di conformità – si effettua con riferimento a tutti gli interventi oggetto del titolo abilitativo, complessivamente considerato (anche se il lavoro è realizzato in periodi d’imposta diversi) ovvero al valore complessivo se in edilizia libera. Sono questi altri due chiarimenti (in senso restrittivo) forniti dalle Entrate nella circolare n. 19/E/2022.

L’accordo

Quello sullo sconto in fattura (peraltro fornito in una nota della circolare, a pagina 10) potrebbe spiazzare più di un caso pratico. In effetti, è possibile che il cliente e l’impresa si siano accordati per un pagamento integrale della prima fattura di acconto (magari per permettere a quest’ultima di disporre dei fondi per ordinare i materiali), per poi operare lo sconto solo su quelle successive, eventualmente “recuperando” il differenziale in sede di fatturazione del saldo.

Questa opportunità viene negata dalle Entrate: lo sconto (anche se parziale) deve essere applicato in tutte le fatture. Ad esempio, con un bonus casa al 50% su cui il cliente chiede tutto il 50% di sconto, se vengono emesse due fatture ciascuna deve contenere lo sconto al 50 per cento. L’Agenzia non dice cosa succede se si è fatto il contrario (ricordiamo che sono quasi due anni che la norma è in vigore) ma ci pare che, alla fine, quello che conta veramente è che l’importo finale di bonus trasferito al fornitore sia corretto e che la somma tra credito d’imposta e detrazione non superi il tetto previsto dal legislatore.

Va anche tenuto presente che, sempre secondo l’Agenzia, la parte di corrispettivo non “coperta” dallo sconto va comunque versata con bonifico tracciato, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Se, quindi, sul bonus facciate si è avuto lo sconto del 90%, il 10% non poteva essere pagato in contanti o con bonifico ordinario (come invece si è letto nei mesi scorsi), anche se tale importo non attribuisce alcun beneficio fiscale.

Altro chiarimento arriva sul calcolo del 10mila euro, che va riferito all’intervento complessivamente considerato, e per le parti comuni condominiali non va suddiviso tra i condòmini. In ogni caso, per gli interventi ecobonus rientranti nel decreto Mise Requisiti, è la pratica Enea a richiedere l’asseverazione tecnica (anche per la sola detrazione). In queste ipotesi, al massimo si risparmia la spesa del visto di conformità.

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