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Nel quadro RU di Redditi il crocevia per gli investimenti in beni strumentali e «Industria 4.0»

Compilazione necessaria anche per monitorare i crediti con i fondi Pnrr. Non dovrà essere più barrata la casella su volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, perché non è più rilevante

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

L’ampiezza del quadro RU, presente nei modelli Redditi, è cresciuta esponenzialmente in questi ultimi due anni. Per il crescere degli aiuti concessi durante la pandemia da Covid-19 e per le modifiche legislative sui recenti crediti d’imposta quali, ad esempio, quelli per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

Il monitoraggio dei fondi Pnrr

È proprio sui crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi che ci vogliamo concentrare, in quanto, nonostante le novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio e dal decreto Milleproroghe decorrano solo a partire dalla metà del 2022, i righi del quadro RU in cui tali crediti d’imposta devono essere riepilogati sono aumentati già nei nuovi modelli Redditi 2022. Ciò ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del Pnrr, in particolare per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano (si veda il precedente articolo «Crediti d’imposta da fondi Pnrr con indicazione nel quadro RU»).

Il quadro RU, in particolare con riferimento al modello Redditi SC 2021, nelle sezioni I e IV richiedeva quindi l’indicazione di alcune specifiche informazioni:

• nel rigo RU5 colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (sezione I);

• nel rigo RU120, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2020 effettuati nel periodo d’imposta (sezione IV);

• nel rigo RU130, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2021 effettuati nel periodo d’imposta (sezione IV).

Quest’anno il quadro RU del modello Redditi SC 2022 richiede inoltre, la compilazione del nuovo rigo RU140, in cui va indicato l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2021 effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta e fino al 30 giugno 2022 (sezione IV).

Più in dettaglio, i righi RU130 e RU140 «Investimenti beni strumentali 2021» dovranno essere, compilati, in riferimento rispettivamente agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta e a quelli effettuati «con acconto di almeno il 20%» nel periodo d’imposta successivo fino al 30 giugno 2022, indicando:

• in colonna 1, il costo dei beni materiali “generici”, per gli investimenti di cui al comma 1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;

• in colonna 2, il costo dei beni immateriali “generici”, per gli investimenti di cui al comma 1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;

• in colonna 3, il costo degli investimenti, di cui ai due punti precedenti, relativi a strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile;

• in colonna 4, il costo degli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A (Industria 4.0), previsti dal comma 1056 (codice credito 2L);

• in colonna 5, il costo degli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B (Industria 4.0), previsti dal comma 1058 (codice credito 3L).

Soppressa invece dal rigo RU130 (e non più riproposta nel rigo RU140) la casella 4 presente sul modello Redditi 2021, che doveva essere barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, in quanto tale informazione non è più rilevante.

Le procedure gestionali, che già lo scorso anno erano in grado di compilare tali righi RU120 e RU130, verranno a breve adeguate al fine di riuscire a compilare in modo automatico anche il nuovo rigo RU140.

Più tempo per completare gli investimenti

Rimane peraltro ancora da chiarire l’effetto sulla compilazione del rigo RU140 della modifica introdotta dall’articolo 3-quater del Dl 228/2022 (Milleproroghe), che ha spostato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (per i commi 1054 e 1056).