Dall’estero alla residenza in Italia: i vantaggi fiscali per chi avvia un’attività
Per cinque anni spetta una riduzione al 30% dei redditi imponibili
Sono in aumento i lavoratori, italiani e non, provenienti dall’estero, che decidono di avviare in Italia un’attività di lavoro autonomo aprendo una partita Iva e beneficiando del regime fiscale di vantaggio per i cosiddetti lavoratori “impatriati”. L’articolo 16 del Dlgs 147/2015 riconosce un’agevolazione fiscale (e non contributiva) che consiste nell’applicazione della tassazione sul 30% del reddito prodotto in Italia (10% se la residenza viene spostata in una regione del Sud).
Per usufruire del beneficio occorre rispettare le seguenti condizioni:
- non essere stati residenti nel nostro Paese nei due periodi di imposta precedenti al trasferimento;
- impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni;
- svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio italiano, vale a dire per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo di imposta.
Per i soggetti che hanno i requisiti indicati, la norma esclude dall’imponibile ai fini dell’Irpef il 70% (ovvero il 90%) del reddito di lavoro dipendente (e assimilato), del reddito di lavoro autonomo o del reddito di impresa prodotto in forma individuale in Italia. In precedenza, l’esclusione dalla tassazione era limitata al 50% e non si applicava al reddito d’impresa.
L’agevolazione spetta per cinque anni dall’acquisizione della residenza in Italia e, in presenza di alcuni requisiti, può essere prorogata per altri cinque anni. In particolare, è necessario avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure acquistare un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Nel secondo quinquennio il reddito imponibile è pari al 50 per cento. La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti in Italia negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10% se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Il ventaglio di categorie di reddito agevolabili permette di usufruire dei benefici anche in caso di svolgimento di un’attività diversa da quella iniziale, purché i redditi prodotti rientrino tra quelli indicati e sempre entro i limiti temporali di legge (si veda la circolare 33/2020). Ad esempio, un professionista che si trasferisse in Italia nel 2022 per svolgere un’attività di lavoro autonomo e nel 2025 decidesse di avviare un’impresa individuale potrà fruire del regime speciale fino al periodo di imposta 2026, beneficiando della detassazione dei redditi di lavoro autonomo (prima) e di impresa (poi). Tra i redditi di lavoro autonomo agevolabili vi sono anche quelli derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir), se l’utilizzazione economica dell’opera è effettuata dall’autore o inventore. Gli impatriati che producono redditi di lavoro autonomo spesso accedono al regime di vantaggio solo in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è possibile usufruire del vantaggio fiscale “in anticipo” presentando una specifica richiesta ai committenti che applicheranno la ritenuta del 20% sul reddito imponibile già ridotto.
In ultimo, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa, l'articolo 8-bis, comma 2 del DL n. 148/2017 richiama i limiti del regime de minimis previsto dalla normativa europea sugli aiuti di stato, con la conseguenza che il risparmio di imposta non dovrebbe superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi di imposta. Si segnala tuttavia che nella risposta resa all'interrogazione in sede di Parlamento UE n. E-00224/2019 la Commissione Europea ha chiarito che le agevolazioni previste dalla normativa italiana riguardano l'imposta personale sul reddito e non l'imposta sulle società e si applicano a tutti i lavoratori nelle condizioni stabilite dalla legge a prescindere dal settore di appartenenza. Non si tratterebbe di misure “selettive” e, pertanto, la Commissione ha concluso per l'assenza di elementi rilevanti della normativa impatriati ai fini della disciplina sugli aiuti di stato.
In che cosa consiste il beneficio
La misura dello sconto
L’articolo 16 del Dlgs 147/2015 riconosce un’agevolazione fiscale che consiste nell’applicazione della tassazione sul 30% del reddito prodotto in Italia (reddito ridotto ulteriormente al 10% se la residenza viene spostata in una regione del Sud)
La durata
L’agevolazione spetta per 5 anni dall’acquisizione della residenza in Italia e, se ci sono alcuni requisiti, può essere prorogata per altri 5 anni (almeno un figlio minorenne o a carico, o acquisto di un immobile residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi prima).