Controlli e liti

La cartella della Tari deve riportare l’anno di riferimento del tributo

di Giuseppe Debenedetto

È illegittima e va annullata la cartella di pagamento Tari che riporta l’anno di notifica dell’avviso di accertamento e non l’anno di riferimento del tributo. È quanto affermato dalla Cgt di Taranto con la sentenza n. 1770/1/2022 (presidente o relatore Occhinegro) del 21 dicembre scorso, che accoglie il ricorso del contribuente.

Si tratta di una sentenza piuttosto stringata, che sembra elaborare un principio importante. I giudici tributari affermano che la cartella di pagamento, dovendo recare i medesimi dati del ruolo, deve indicare l’anno del credito. Il Comune sostiene di aver indicato in cartella l’anno 2019, ossia l’anno in cui è stato notificato l’avviso di accertamento Tari dell’anno 2016, a cui non avrebbe fatto seguito né impugnazione né pagamento.

Sulla questione andrebbero fatte almeno due considerazioni. La prima riguarda la natura del processo tributario, più volte affermata dalla Cassazione, che non è un processo di mero annullamento di atti ma un processo di «impugnazione-merito», all’interno del quale l’atto impugnato è semplicemente il veicolo che consente al giudice l’accesso al merito del rapporto tributario. Questo significa che se il provvedimento impositivo è immune da vizi di legittimità, il giudice, in linea di principio, non dovrebbe procedere all’annullamento della pretesa ma dovrebbe entrare nel merito della stessa. Pertanto, nel caso concreto, i giudici tributari avrebbero potuto ritenere superata la questione, dal momento che la cartella di pagamento faceva espresso riferimento all’avviso di accertamento notificato nel 2019, al più potendosi ravvisare un errore materiale di indicazione dell’anno 2019, anziché 2016.

In secondo luogo, la cartella di pagamento riguarda un avviso di accertamento notificato nel 2019 e per il quale non sono ancora decorsi i termini di decadenza, considerato l’extra time previsto dall’articolo 68 del Dl 18/2020. Il comma 163 della legge 296/2006 impone di notificare il titolo esecutivo al contribuente, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo».

Alla luce di questa disposizione il termine per notificare la cartella di pagamento sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022, ma occorre considerare la normativa emergenziale da Covid-19 che ha bloccato la riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (articolo 68 Dl 18/2020). Viene quindi prorogato di 542 giorni, con riferimento agli atti esecutivi in scadenza nel 2022, il termine per la notifica della cartella (o dell’ingiunzione fiscale), che scade il 25 giugno 2024.

Il Comune, pertanto, potrebbe effettuare il discarico della cartella annullata e riemetterne un’altra entro il 25 giugno 2024, per cui si tratta di una decisione che di fatto rischia di non produrre alcun effetto concreto per il contribuente.

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