Imposte

Accise, bocciati i rimborsi inferiori al «restituito»

Per la Cgt Vicenza n. 378/3/2022 le Dogane non possono effettuare un rimborso dell’imposta in misura inferiore rispetto a quanto restituito sulla base del giudizio civile

di Marco Nessi

L’articolo 14, comma 4, del Dlgs 504/1995 (Tua) non consente all’agenzia delle Dogane di effettuare nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa un rimborso dell’imposta in misura inferiore rispetto a quanto restituito sulla base del giudizio civile. A dirlo è la Cgt Vicenza n. 378/3/2022 (presidente Fiore, relatore Pipeschi).

Nel caso esaminato una Srl, in qualità di grossista, acquistava energia elettrica per fornirla successivamente ai propri clienti finali. In particolare, negli anni 2010 e 2011 la società versava le addizionali provinciali all’accisa sul consumo di energia elettrica sulle forniture eseguite, esercitando la rivalsa prevista dall’articolo 56, comma 1, Tua, e riportando i relativi importi nelle fatture emesse.

A seguito del riconoscimento dell’illegittimità della norma istitutiva del tributo (articolo 6, Dl 511/1988) espresso dall’autorità giudiziaria (in quanto considerata lesiva dell’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva Comunitaria 118/2008) la società, dopo avere restituito gli importi addebitati alla propria clientela, provvedeva a richiedere, a sua volta, il rimborso delle imposte all’agenzia delle Dogane entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di condanna (ex articolo 14, comma 4, Tua). Il successivo silenzio diniego dell’ufficio veniva impugnato con ricorso dinnanzi alla Cgt.

Nel resistere in giudizio, l’agenzia delle Dogane specificava che, a livello temporale, la trasposizione negli ordinamenti nazionali della direttiva 118/2008 risultava essere obbligatoria dal 1° aprile 2010 e, pertanto, la non debenza delle imposte contestate poteva, tutt’al più, riguardare il periodo aprile 2010 – 1° gennaio 2012 (data di soppressione della norma istitutiva dell'imposta). Al contrario, secondo la società, il diritto alla restituzione dell’imposta non poteva essere limitato temporalmente, in quanto la direttiva 118/2008 riaffermava un principio già espresso dall’articolo 3, paragrafo, 2, della precedente direttiva 92/12 del febbraio 1992, la cui applicabilità anche in materia di energia elettrica, era stabilita con la Direttiva 2003/96.

Il collegio giudicante ha accolto il ricorso, riconoscendo che il principio espresso nella direttiva 118/2008 era già contenuto nelle direttive che la precedevano. Inoltre, secondo la Cgt, l’articolo 14, comma 4, Tua prevede la possibilità di ottenere il rimborso integrale delle imposte che, in ragione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, sono state oggetto di restituzione. Da ciò deriva l’illegittimità del comportamento tenuto dall’agenzia delle Dogane, stante l'impossibilità di effettuare nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa una restituzione delle imposte per un importo inferiore a quello rimborsato dallo stesso alla propria clientela.

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