Controlli e liti

Il credito d’accisa non può decadere per una singola componente annuale

di Marco Nessi e Roberto Torelli

Il credito in materia di accise è un credito d’imposta di tipo revolving e, pertanto, si rinnova annualmente e non decade fino al momento della cessazione del rapporto tributario. È questo il principio che la Cgt Lombardia ha enunciato nella sentenza n. 4166/9/2022 (presidente Taddei, relatore Cammalleri).

Nel caso di specie una società impugnava il provvedimento di incameramento del credito mediante il quale, in sede di revisione della dichiarazione di consumo presentata dalla società per la cessione di energia elettrica relativa agli anni 2013/14, l’agenzia delle Dogane e Monopoli dichiarava la decadenza dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta (ex articolo 14, comma 2, Dlgs 504/1995), in considerazione della presunta decadenza dei termini (ovvero il decorso del termine biennale dalla data del pagamento).

La società impugnava il provvedimento sostenendo che, ai sensi dell’articolo 56 del medesimo Dlgs, il credito di imposta per accise è assimilabile a un credito di tipo revolving, in quanto, come in un rapporto di conto corrente, lo stesso si rinnova annualmente al momento della presentazione della dichiarazione annuale di consumo. Pertanto il termine di decadenza biennale può decorrere solo dalla cessazione del rapporto tributario con la presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.

Nel confermare la sentenza di primo grado, i giudici di appello hanno ribadito l’illegittimità dell’accertamento. Richiamando il consolidato orientamento espresso dalla Cassazione (9283/2013, 3051/2019, 16261/2019), il collegio ha confermato che, in tema di accise, il rapporto che si instaura tra il contribuente e l’ufficio delle Dogane è configurabile alla stregua di un rapporto di conto corrente in cui sono annotati i reciproci crediti e di cui viene annualmente effettuato il saldo. In questo sistema, il credito che emerge in sede di conguaglio annuale viene immesso nei rapporti dare/avere relativi all’anno successivo, in ciò determinando la confusione del nuovo credito con quello residuo relativo all’anno precedente e la costituzione di un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati.

Per effetto di questo meccanismo, ai fini della decorrenza del termine biennale per la proposizione dell’istanza di rimborso/accredito (ex articolo 14, Dlgs 504/1995), occorre assumere a riferimento il momento di presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo in cui si origina un nuovo credito d’imposta complessivo, non potendo operare la decadenza nel corso del rapporto tributario.

Nel caso specifico, dunque, l’ufficio non poteva isolare la singola componente annuale del credito, incamerandola sulla base della relativa data di origine, essendo errato sostenere che il credito oggetto di incameramento era sorto negli anni 2013/2014 e quindi decaduto due anni dopo.

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