L'esperto rispondeImposte

Deducibili al 50% i costi dell’immobile promiscuo del professionista, per l’Iva necessario il calcolo analitico

Studio in casa

di Albino Leonardi

La domanda

Si parla spesso del prossimo debutto della precompilata Iva. Le fatture dei professionisti per costi promiscui (si pensi ad uno studio professionale all’interno di una abitazione) come vanno trattati ai fini dei redditi e dell’Iva considerato che spesso le utenze sono di natura privatistica (i contratti cioè sono stipulati con il solo codice fiscale)? Tra queste soluzione qua è quella corretta?
1) Registrazione della fattura cartacea con Iva indetraibile 100% e costo deducibile al 50%;
2) registrazione dell’importo della fattura come costo senza la rilevazione ai fini Iva;
3) non è possibile con l’introduzione della fattura elettronica alcuna registrazione e quindi alcuna detraibilità e deducibilità non transitando la fattura dallo Sdi.
C. F. - Messina

Per rispondere alla domanda del lettore, occorre distinguere l'ambito Iva da quello delle imposte sui redditi. Relativamente alle imposte sui redditi, costi sostenuti in relazione agli immobili promiscui utilizzati dal professionista sono deducibili al 50 per cento (articolo 54, comma 3, Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986). Non è possibile applicare una misura di deduzione diversa da quella indicata, anche se la porzione dell’unità immobiliare che il professionista utilizza per l’attività non corrisponde con la metà dello stesso immobile (circolare 35/E del 20 settembre 2012, paragrafo 2.2). Naturalmente, la forfetizzazione si applica esclusivamente ai costi promiscui. Se un determinato costo si riferisce alla sola sfera personale o alla sola sfera professionale sarà, rispettivamente, indeducibile o deducibile. Pertanto, sono deducibili al 50% tutti i costi indistintamente considerabili come promiscui (ad esempio: le spese per energia elettrica, riscaldamento ed acqua, le spese condominiali). Per le spese telefoniche e quelle relative alla connessione internet è prevista invece la deduzione nella misura dell’80 per cento. Se la spesa per l’acquisto dei beni riguarda la sola sfera professionale, allora la deduzione sarà integrale, nell’anno di sostenimento della spesa se non si eccedono i 516,46 euro, oppure tramite processo di ammortamento. Per quanto riguarda l’Iva, vale la regola generale della detraibilità, e non esiste una forfettizzazione della quota di detrazione. Si deve individuare in maniera analitica la quota di costi imputabile all’utilizzo professionale e va poi detratta l’imposta corrispondente. L’imposta riferibile alla sfera privata è soggettivamente indetraibile, ed andrà ad incrementare il costo deducibile. La norma non fissa una regola specifica al riguardo, tuttavia la circolare ministeriale 328/E del 24 dicembre 1997 ha individuato come possibile parametro la cubatura dell’immobile. L’introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, infine, non ha modificato le regole di funzionamento dell’imposta, anche e soprattutto per quello che attiene la disciplina della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.

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