Imposte

Buoni carburante combinabili con beni e servizi welfare fino a 458,23 euro

La nuova disciplina sui buoni agevolati fino a 200 euro si aggiunge a quella generale sui benefit per altri 258,23 euro. Ma il superamento di ciascuna franchigia comporta l’integrale tassazione

di Stefano Sirocchi

La nuova disciplina sui buoni carburante agevolati fino a 200 euro si aggiunge a quella generale sui benefit (beni o servizi erogati gratuitamente ai lavoratori) per altri 258,23 euro, fino ad arrivare a 458,23 euro in buoni benzina, o titoli analoghi, potenzialmente esclusi da imposizione fiscale per i dipendenti di datori di lavoro privati.

Non solo, i buoni carburante dell’articolo 2 del Dl 21/2022 possono spettare da subito e per tutto il 2022, fino alla loro percezione entro il 12 gennaio 2023, a tutti i lavoratori dipendenti di aziende private e professionisti anche se già godono di altri benefit erogati a titolo gratuito e anche se questi ultimi sono di valore complessivo superiore a 258,23 euro (quali l’auto aziendale concessa in uso promiscuo).

I due benefici, infatti, ossia i buoni erogati secondo l’ articolo 2 e il plafond regolato dall’articolo 51, comma 3 del Tuir fino a 258,23 euro di beni e servizi non imponibili, sono autonomi e la fruizione dell’uno non osta all’utilizzo dell’altro. Con un elemento in comune: il superamento di ciascuna franchigia (200 e 258,23 euro) comporta, in linea di principio, l’integrale tassazione dell’erogazione stessa e, pertanto, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Ma con una fine e condivisibile particolarità, così come evidenziata dall’agenzia delle Entrate nella circolare 27/E/2022. Ovvero, se i buoni carburante superano la soglia dei 200 euro, per l’eccedenza si può utilizzare il plafond di 258,23 euro fino alla capienza dello stesso. Senza però dimenticare che alla relativa alimentazione concorrono l’insieme dei beni e servizi erogati gratuitamente anche se sotto forma di voucher (con l’esclusione dei buoni pasto) e anche se provenienti da differenti datori di lavoro nello stesso periodo di imposta.

L’esempio riportato nella circolare non lascia spiragli a dubbi. Se il valore dei buoni benzina è di 250 euro e quello degli altri benefit è di 200 euro, l’intera somma di 450 euro non è imponibile in quanto l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nel plafond di 258,23 euro ancora capiente.

Il nuovo beneficio è a maglie larghe e spetta anche se i buoni sono erogati al singolo, non occorrendo che vengano distribuiti alla generalità o a gruppi omogenei di lavoratori.

Peraltro, il buono benzina del Dl 21/2022 era stato inizialmente qualificato come erogazione «a titolo gratuito», ma la legge di conversione eliminando tale locuzione non esclude più la possibilità che il riconoscimento degli stessi sia effettuata per finalità retributive.

Eventualità, quella contrattuale, che diventa necessaria nel caso si voglia convertire il premio di risultato in buono carburante. In particolare, restano valide le precisazioni fornite a suo tempo (circolare 28/2016) secondo cui è necessario che la fonte del rapporto di lavoro sia un contratto collettivo in base all’articolo 51 del decreto legislativo 81/2015.

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