Adempimenti

Terzo settore, possibile la modifica dello statuto nella fase di controllo del Registro

Le soluzioni ai quesiti giunti al Modulo 24 sull’avvio del Runts. Il veto ai minorenni in un’associazione va motivato dall’attività

L’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) porta le realtà non profit a confrontarsi con le nuove modalità di accesso. Cerchiamo di rispondere ad alcune delle domande arrivate sul Modulo 24 Terzo settore.

Durante la fase di trasmigrazione dai registri di settore al Runts, associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) che non abbiano già proceduto ad adeguare i propri Statuti, potranno farlo entro il 31 maggio beneficiando delle maggioranze semplificate?

La fase di trasmigrazione dai vecchi registri al Runts dovrebbe essersi completata lo scorso 21 febbraio. Gli Uffici del Runts, pertanto, avranno tempo 180 giorni (ovvero entro il 22 agosto) per verificare che gli enti abbiano i requisiti per iscriversi nelle rispettive sezioni. Con la conseguenza che, in caso di esito positivo l’ente sarà iscritto nel Runts; diversamente, laddove l’Ufficio dovesse rilevare che lo Statuto non sia adeguato, lo comunicherà all’ente che dovrà provvedere entro 60 giorni. Bisogna precisare che in questa fase di controllo gli Uffici non possono ricevere comunicazioni relative a enti non ancora iscritti. Pertanto, Odv e Aps che devono ancora adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts) lo potranno fare entro il 31 maggio con le modalità e le maggioranze semplificate previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. In questo modo, saranno già pronte in caso di contestazione da parte degli Uffici del Runts a depositare il proprio statuto adeguato. Una comunicazione questa che potrà avvenire anche tramite pec da parte dell’ente consentendo di facilitare il dialogo tra Runts e realtà non profit, nonché una verifica più veloce da parte degli stessi Uffici.

Come si deve comportare un’Aps che ha già adeguato il proprio statuto al Codice del terzo settore ma che ha bisogno di modificare l’attività di interesse generale per partecipare a un bando?

Come già precisato, durante la fase di trasmigrazione di Odv e Aps, gli enti non potranno comunicare eventuali modifiche agli Uffici del Runts. Tuttavia, nel caso in cui l’Aps non sia dotata di personalità giuridica, le modifiche sull’attività di interesse generale si considerano immediatamente efficaci, malgrado la mancanza di iscrizione dell’ente in fase di trasmigrazione non ancora completata. Diversa è l’ipotesi di una Aps con personalità. In tal caso le modifiche assumono efficacia soltanto con l’iscrizione al Registro persone giuridiche di competenza oppure, dopo l’iscrizione al Runts, con l’iscrizione in questo registro. A rigore, quindi, laddove si intenda apportare delle modifiche al proprio statuto, questi enti, prima dell’iscrizione al Runts, per rendere efficace la modifica, dovranno chiederne l’approvazione alla Prefettura o alla Regione.

Per un’associazione già costituita è ammissibile avere all’interno del proprio Statuto una clausola che preveda l’ammissione dei soci ai soli maggiorenni?

Sul punto il ministero del Lavoro con la nota 18244 del 30 novembre 2021 ha precisato che l’accesso a un’associazione Ets non può essere limitato ai soli maggiorenni se non per i casi in cui l’attività esercitata sia tale da motivare l’esclusione di minori di età, ad esempio qualora necessiti di determinate capacità decisionali, come avviene per un ente che operi nel campo della protezione civile. Peraltro, lo stesso ministero ha precisato che, fuori da questi casi, i minorenni dovranno essere ammessi alla associazione e dotati del diritto di voto.

Lo Statuto dell’associazione non prevede che l’assemblea possa tenersi con le modalità online. Posso comunque avvalermi di tale possibilità in considerazione anche della proroga al 31 luglio 2022 introdotta con il decreto Semplificazioni?

Se si tratta di un’associazione che intende accedere al Runts è opportuno che l’ente preveda espressamente all’interno del proprio statuto la possibilità di riunire l’assemblea con modalità telematiche. Tale opportunità, volta a consentire la presenza anche agli associati distanti, a oggi è garantita a tutti gli enti non profit sino al 31 luglio 2022, pur in mancanza di apposita previsione statutaria. Successivamente tale previsione cesserà di esistere trovando applicazione le disposizioni di convocazione assembleare previste dallo Statuto dell’ente.

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