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Accordi per l’innovazione, secondo sportello in partenza con la precompilazione

di Paolo Duranti

  • Quando Dal 17 gennaio precompilazione; dal 31 gennaio 2023 invio

  • Cosa scade Compilazione della domanda e invio

  • Per chi Imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di ricerca

  • Come adempiere Domanda sul sito del soggetto gestore

1In sintesi

Attraverso il secondo sportello relativo agli Accordi per l’innovazione (il primo era dedicato al bando automotive con apertura lo scorso 29 novembre), il ministero delle Imprese e del Made in Italy intende proseguire nella strategia di incentivazione degli investimenti in ricerca ed innovazione di prodotto e di processo effettuati dalle imprese, anche congiuntamente tra loro.

Con la pubblicazione del decreto 14 novembre 2022 è stata definita l’operatività, con l’indicazione di termini e modalità, di una misura che è di natura finanziaria e si affianca al credito d’imposta riconosciuto per le spese di R&S ed innovazione tecnologica dalla legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), che com’è noto si applicherà – seppur con aliquote inferiori rispetto al 2022 – anche nel 2023.

Entrambe le tipologie di incentivo sono peraltro sorrette dai medesimi criteri ai fini dell’individuazione del carattere innovativo o meno che riveste il singolo investimento.

A partire dalle ore 10.00 dal 31 gennaio 2023, dunque, sarà possibile presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, ma già dal 17 gennaio sarà disponibile la procedura di compilazione della domanda e dell'ulteriore documentazione allegata.

2Le attività agevolate

Attraverso gli Accordi per l’innovazione possono essere finanziati i progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o serviz i o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Tecnologies – KETs) nell'ambito delle seguenti aree di intervento (riconducibili al II pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”):
• tecnologie di fabbricazione;
• tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
• tecnologie abilitanti emergenti;
• materiali avanzati;
• intelligenza artificiale e robotica;
• industrie circolari;
• industria pulita a basse emissioni di carbonio;
• malattie rare e non trasmissibili;
• impianti industriali nella transizione energetica;
• competitività industriale nel settore dei trasporti;
• mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
• mobilità intelligente;
• stoccaggio dell'energia;
• sistemi alimentari;
• sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'unione;
• sistemi circolari.

3Le caratteristiche dei progetti

I progetti di ricerca e sviluppo devono:
• prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro;
• avere una durata non superiore a 36 mesi;
• essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
• vertere – come anticipato sopra – negli ambiti della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale ed essere finalizzati all’innovazione di prodotto oppure di processo.

Le definizioni nell’ambito della ricerca sono state fornite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - paragrafo 1.3, punto 15, della vigente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 relative, rispettivamente, alla “ricerca fondamentale” (lettera m), alla “ricerca industriale” (lettera q) e allo “sviluppo sperimentale” (lettera j). La citata Comunicazione è stata adottata, a far data dal 1° luglio 2014, in sostituzione della previgente “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione (2006/C 323/01) del 31 dicembre 2006.

In materia il Ministero ha fornito ulteriori chiarimenti attraverso una serie di Faq (consultabili al seguente indirizzo: www.mise.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/accordi-per-linnovazione-secondo-sportello-domande-frequenti-faq).

4L’ambito soggettivo

Possono partecipare al bando dedicato agli Accordi per l’innovazione le imprese con almeno due bilanci approvati, che – a prescindere dalla dimensione - esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (cioè attività di cui all’articolo 2195, numeri 1, 3 e 5, Codice civile) nonché attività di ricerca.

Attraverso una Faq ministeriale, è stato precisato che tra i beneficiari rientrano anche le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 443/1985, i Centri di ricerca, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm 31 dicembre 2021, nonché i consorzi con attività esterna e le società consortili.

In ogni caso, non deve comunque trattarsi di soggetti che alla data di presentazione della domanda siano sottoposti a procedure concorsuali. In presenza di un gruppo aziendale, le singole imprese che ne fanno parte possono presentare una propria domanda.

5Le caratteristiche dell’agevolazione

Le agevolazioni in esame sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, ed eventualmente del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti:
• il limite massimo dell’intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
• il finanziamento agevolato, se richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

6Gli adempimenti

L’accesso dell’impresa all’agevolazione è subordinata alla previa definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa (Dm 31 dicembre 2021).

In tale ambito:
• i soggetti proponenti devono presentare al Ministero l’apposita istanza, corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione;
• il Ministero verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. È in questa fase che sono valutate le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle previste dalla norma, la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto nonché e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, la pertinenza e la congruità dei costi previsti dal progetto stesso);
• in caso di esito positivo delle verifiche, si procede alla definizione dell’Accordo per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo;
• successivamente alla stipula dell’Accordo, i soggetti proponenti devono presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

7La presentazione delle domande

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione cono stati fissati dal Dm 14 novembre 2022.

Come anticipato sopra, le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10.00 del 31 gennaio 2023; già dal prossimo 17 gennaio, peraltro, sarà disponibile sul sito del soggetto gestore - https://fondocrescitasostenibile.mcc.it - la procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata).

La norma ammette la possibilità di presentare la domanda in forma congiunta, fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti; in qualità di co-proponenti possono essere ricompresi anche gli organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile.

Qualora a causa dell’esaurimento delle risorse stanziate non sia possibile l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le stesse sono ammesse in istruttoria sulla base di un’apposita graduatoria di merito.

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